Corte di Cassazione 26680/2025. La concessione trasferisce anche la legittimazione processuale in capo al concessionario
Secondo la giurisprudenza, quando un Comune affida in concessione l’accertamento e la riscossione dei tributi locali, il potere di imporre il tributo passa al concessionario.
Per costante giurisprudenza, in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al concessionario. In tal caso, non c’è estrinsecazione autoritativa di attività impositiva, bensì attuazione in concreto di una pretesa impositiva, i cui presupposti di debenza sono stati già precedentemente individuati dal Comune.
Laddove il Comune affidi il “servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali” a soggetti terzi, il potere di accertamento è, pertanto, demandato al concessionario, al quale è conferita, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le relative controversie (in termini: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24276; Cass., Sez. 6^-5, 29 settembre 2020, n. 20650; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5767; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2022, n. 35338; Cass., Sez. Trib., 18 gennaio 2024, nn. 1898 e 1937; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20168; Cass. Sez. Trib., 20 marzo 2025, n. 7493).
Nella specie, l’atto impositivo era stato pacificamente emesso dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, che, pertanto, aveva l’esclusiva legittimazione passiva rispetto alla relativa impugnazione da parte del contribuente.


