Corte di cassazine 10971/2024. Si applica il cumulo giuridico sull’omesso versamento IMU
La sentenza in commento ricostruisce la vicenda giurisprudenziale riferita agli orientamenti per l'applicazione del cumulo giuridico in caso di omesso versamento, dando atto di un mutamento che va a favore del contribuente.
La sentenza in commento ricostruisce la vicenda giurisprudenziale riferita agli orientamenti per l'applicazione del cumulo giuridico in caso di omesso versamento, dando atto di un mutamento che va a favore del contribuente.
Non vi è dubbio che nel caso di specie si sia in presenza di violazioni identiche riferite ad annualità diverse, avendo il Comune contestato, con sette diversi avvisi di accertamento, alla contribuente il mancato pagamento, per il periodo 2014-2017, della Tasi e dell’IMU. In ragione di ciò trova applicazione, quanto alle relative sanzioni, il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 11432 del 2022) secondo cui «In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo».
In particolare, per effetto dell'art. 12, comma 5, in ipotesi di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, l'Ufficio in sede di notifica dell'atto di irrogazione deve procedere alla ricostruzione di un'unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate, e deve tenere conto, nel determinare l'importo della sanzione, di quello già indicato nell'originario atto notificato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22477 del 2022).

