CORTE DI APPELLO DI VENEZIA Sez. V – Civile – Sentenza 814 del 4/4/2025. IL CANONE ANTENNE SI APPLICA SOLO SUL PATRIMONIO INDISPONIBILE
La Corte d’ Appello di Venezia conferma le statuizioni del Tribunale di Belluno (sentenza 315/2024) sul pagamento dei canoni di locazione derivante da pattuizioni contrattuali tra il Comune e la TIM, relativi alle infrastrutture di rete radiomobile collocate sul patrimonio disponibile del comune.
La Corte d’ Appello di Venezia conferma le statuizioni del Tribunale di Belluno (sentenza 315/2024) sul pagamento dei canoni di locazione derivante da pattuizioni contrattuali tra il Comune e la TIM, relativi alle infrastrutture di rete radiomobile collocate sul patrimonio disponibile del comune.
Al fine di inquadrare la fattispecie, per beni della PA s’intendono quelli che appartengono allo Stato o ad un altro Ente pubblico destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse, rientrando in tale nozione solo i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile, ossia quei beni per i quali v’è un’espressa determinazione dell’Amministrazione al pubblico servizio, che deve essere effettivo e attuale (vd. Cons. St. 221/2024), mentre i beni del patrimonio disponibile, pur afferendo ad un soggetto pubblico, non sono destinati a soddisfare un pubblico interesse, o non sono individuati come indisponibili.
In relazione al patrimonio disponibile, l’Amministrazione agisce in posizione paritaria rispetto ai privati, sicché si applica il regime ordinario che regola i rapporti di natura privatistica (Cass. SU 15911/2024).
Il Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lvo 259/2003) costituisce il riferimento principale in materia di Tlc, laddove l’art. 54 CCE (già art. 93 D. Lvo 259/2003 nella versione originale) precisa che «le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l’applicazione del canone previsto dall’articolo 1, comma 816, della legge 27.12.2019, n. 160,
Con norma di interpretazione autentica (art. 12, comma 3, del D. Lvo 33/2016) il legislatore ha chiarito che «l’articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 1.8.2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto»
La lettura congiunta della normativa sopra richiamata, nonché dell’art. 54 CCE (ove è precisato che la disciplina del CUP si applica «nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia»), induce a ritenere applicabile il CUP ai soli impianti che insistono su aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell’Ente.
In tal senso l’orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass. 17299/2019, App. Venezia 2488/2022, App. Venezia 571/2024; App. Firenze 837/2023, richiamata dal Tribunale alle pagg. 7s. della sentenza, nonché App. Milano 2024/2024 e n. 3638/2022 – doc. 3 e 4 dell’appellato -, App. Lecce 233/2023, App. Trieste 48/2021) limita la disciplina speciale dell’art. 93 (ora art. 54) ai soli impianti localizzati su beni demaniali o del patrimonio indisponibile (cf. anche TAR Lombardia 232/2024)
L’area controversa non può essere qualificata come bene pubblico per il semplice fatto di appartenere al comune, visto che i beni del patrimonio disponibile ricevono un trattamento uguale ai beni dei privati, mentre «affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell’art. 826, comma 3, cc deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (cfr. Cass. SU 14865/2006 e 6019/2016).
Nel caso di specie, l’area in questione è stata destinata alla produzione di reddito, tramite locazione a un’azienda privata che, con propri mezzi, ha svolto e svolge il servizio di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del Comune e tale uso, da parte del privato conduttore, non può far divenire (né lo ha fatto divenire) pubblico il bene del Comune per una sorta di proprietà transitiva, né può ritenersi sufficiente il titolo abilitativo edilizio rilasciato per installare l’impianto di telecomunicazione quale atto di destinazione del bene a patrimonio indisponibile (vd. App. Brescia 1620/2023).

