Corte di appello di Genova-CUP dovuto sui viadotti autostradali
Confermata la sentenza del Tribunale di Genova 1589/2024 che ordinava il pagamento del canone unico patrimoniale, riferito all’occupazione del territorio comunale con i viadotti e le gallerie dell’autostrada.
Confermata la sentenza del Tribunale di Genova 1589/2024 che ordinava il pagamento del canone unico patrimoniale, riferito all’occupazione del territorio comunale con i viadotti e le gallerie dell’autostrada.
Il ricorrente aveva opposto plurime questioni affermando la propria estraneità perché “1. Lo spazio soprastante la strada comunale non apparterrebbe (più) al demanio e/o patrimonio indisponibile del Comune”, per la “2. Insussistenza di un titolo concessorio comunale che autorizzi l’occupazione”, per la “3. Riconducibilità dell’occupazione alla volontà dello Stato”, per la “4. Insussistenza di una occupazione di fatto e/o abusiva, perché la occupazione è fondata su un titolo costituito dalla concessione statale, che ne costituisce il titolo giuridico unico ed esclusivo, “senza che risulti necessario qualsiasi ulteriore titolo autorizzativo da parte di soggetti terzi”.
La Corte richiama il ragionamento secondo cui “non può, pertanto, condividersi la configurazione della Società resistente unicamente come longa manus dell'ente concedente, nel caso di specie lo Stato. Le finalità pubblicistiche pur evidenziate, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni”. È dunque la natura giuridica del concessionario (società per azioni che persegue il profitto di impresa) a segnare la differenza ed a rendere legittima l’imposizione del tributo.”

