Corte di appello di ancona – sentenza n. 366 del 04/03/2025. Il canone pubblicitario spetta sempre e solo al comune
Le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati, sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, sono soggette sia al Canone Cup per l'occupazione di suolo pubblico.
Le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati, sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, sono soggette sia al Canone Cup per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città Metropolitana, sia al Canone Cup per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione.
La Corte di appello di Ancona conferma la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 303/2023 pubblicata il 20.4.2023. L’appellante solleva che, poiché gli impianti pubblicitari sono stati autorizzati dalla Provincia di Pesaro/Urbino e si trovano su strade appartenenti al demanio provinciale, non sussiste la titolarità del Comuneappellato ad esigere il canone unico.
Ritiene la Corte che la nuova normativa vada interpretata a favore del mantenimento del precedente assetto normativo - con riguardo alla soggettività tributaria del Comuneunico attivamente legittimato a pretendere e riscuotere l'imposta per i messaggi pubblicitari diffusi sul territorio comunale (l'ex Imposta Comunale sulla Pubblicità, breviter ICP) e ciò proprio facendo riferimento a quanto disposto al comma 819 dell'art. 1 della Lg. n. 160/2019 che mantiene, infatti, nettamente distinti i presupposti impositivi del canone che rinviene:
a) nell'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 819, lett.a);
b) nella diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove essi siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (art. 819, lett.b).
In altri termini, poiché il legislatore ha riprodotto, nella loro ontologica diversità, i presupposti impositivi del canone, così come esistenti nella vigenza dei due diversi tributi della TOSAP (la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche) e dell'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), deve ritenersi che anche il Canone Unico abbia natura “bicefala” e ciò anche in considerazione del fatto che, con il comma 820, il legislatore ha inteso impedire la duplicazione d'imposta disponendo che, allorquando sia prevista l'applicazione del canone per l'installazione di messaggi pubblicitari non si faccia luogo anche all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico su cui insistono gli impianti. Trattasi di ipotesi che - ricorrendo solo quando la legittimazione ad imporre entrambi i tributi, per l'occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari dovesse concentrarsi in capo a un unico ente - consente di confermare la duplicità dei presupposti impositivi che la L. n. 160/2019 ha inteso mantenere.
Il Canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il Canone spettante al Comune si basano, dunque, su due presupposti autonomi e diversi; ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria; il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo e, quindi, solo nei confronti del Comune unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Ciò comporta che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati, sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, siano soggette sia al Canone Cup per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città Metropolitana, sia al Canone Cup per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione.
Un ulteriore argomento a sostegno della tesi della conferma della legittimazione attiva dei soli Comuni a riscuotere il canone per i messaggi pubblicitari promananti da impianti collocati all'interno del territorio comunale è rappresentato dal comma 817 con cui il Legislatore ha inteso assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe: sarebbe, invero, impossibile per i Comuni conseguire l'obiettivo dell'invarianza del gettito se questi fossero privati tout court dell'entrata tributaria loro assicurata dalla precedente vigenza dell'ICP.

