Corte di appello di ancona s. 709/2026. Il canone pubblicitario spetta sempre al comune anche in caso di collocazione su strada di terzi
Il canone pubblicitario spetta al Comune anche per impianti su strade statali o provinciali, mentre l’occupazione e l’autorizzazione sono dovute all’ente proprietario della strada. Solo sulle strade comunali il canone comprende anche l’occupazione.
In presenza di un cartellone pubblicitario installato lungo una strada statale o provinciale, il soggetto passivo può essere tenuto a versare due diverse prestazioni: una all’ente proprietario della strada per l'occupazione e l'autorizzazione dell'impianto e una al Comune per la diffusione del messaggio pubblicitario. Solo quando l'impianto è collocato su una strada comunale il canone pubblicitario assorbe anche la componente relativa all'occupazione prevista dal comma 820 della legge n. 160/2019.
La sentenza n. 709/2026 della Corte d'Appello di Ancona affronta il tema sulla spettanza del diritto a riscuotere il canone per la diffusione pubblicitaria quando il cartellone è installato lungo una strada statale o provinciale. La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso da un concessionario nei confronti di una società titolare di impianti pubblicitari collocati lungo una strada di proprietà ANAS. La società sosteneva che il Comune non potesse pretendere alcun pagamento, poiché la strada apparteneva allo Stato e non all'ente locale. In primo grado il Tribunale di Ascoli Piceno aveva accolto questa tesi, annullando l'accertamento.
La Corte d'Appello giunge però a una conclusione opposta. Dopo avere confermato che la controversia riguarda una materia tributaria, osserva che il canone unico introdotto dalla legge n. 160/2019 presenta presupposti diversi a seconda che si guardi all'occupazione del suolo pubblico o alla diffusione del messaggio pubblicitario. Secondo i giudici, quando un impianto pubblicitario è installato lungo una strada statale o provinciale non viene meno il potere del Comune di riscuotere il canone collegato alla pubblicità. L'ente proprietario della strada conserva il diritto a percepire il canone o corrispettivo collegato all'occupazione del suolo e al rilascio dell'autorizzazione stradale, mentre il Comune mantiene il diritto a riscuotere il canone relativo alla diffusione del messaggio pubblicitario sul proprio territorio.
La Corte valorizza in particolare la distinzione tra due diversi presupposti: da un lato l'occupazione della sede stradale, che giustifica il pagamento dovuto all'ente proprietario della strada; dall'altro la capacità del messaggio pubblicitario di generare visibilità e potenziale incremento di ricchezza nel territorio comunale, che legittima il prelievo del Comune.
La decisione evidenzia inoltre che questa interpretazione è la più coerente con l'obiettivo perseguito dal legislatore del canone unico, cioè garantire ai Comuni un gettito equivalente a quello che in precedenza derivava dall'imposta comunale sulla pubblicità. Se il canone fosse riscosso esclusivamente dall'ente proprietario della strada, infatti, i Comuni perderebbero completamente il gettito legato alla pubblicità effettuata lungo le strade statali e provinciali.


