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CORTE DEI CONTI VENETO Deliberazione n. 132/2026/PAR. AGENTE CONTABILE POS

La Corte dei Conti Veneto (delib. 132/2026/PAR) chiarisce la qualifica di agente contabile e gli obblighi di rendicontazione per i pagamenti POS e digitali, ai sensi del TUEL e del Codice di giustizia contabile.

Richiesta di parere in merito alla qualifica di agente contabile e resa del conto per pagamenti tramite POS e strumenti elettronici in applicazione dell'art. 93 c. 2 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 174/2016. 

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione 132/2026, conferma che il maneggio di denaro pubblico si configura, di regola, anche nel caso in cui la riscossione delle entrate avvenga mediante strumenti elettronici, con la conseguenza che i soggetti incaricati della riscossione tramite POS o analoghi strumenti elettronici sono qualificati come agenti contabili, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale anche nell’ipotesi in cui le somme riscosse confluiscano direttamente nel conto del tesoriere, senza transito nelle disponibilità materiali dell’incaricato.

Secondo la consolidata giurisprudenza in materia (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 438/2025), il concetto di “maneggio di denaro” (art. 610 del r.d. n. 827/1924) va inteso in senso lato, in modo da ricomprendervi non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o eseguono pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità di denaro pubblico e siano forniti, in sostanza, del potere di gestirlo, senza l’intervento di altro ufficio (ex multis, Sez. giur. Abruzzo, n. 29/2017; Sez. giur. Calabria, n. 176/2022; Sez. I centr. app. n. 324/2008).

In tale ambito definitorio, va, in ogni caso, perseguito un approccio prudente, che si attenga all’analisi della fattispecie concreta, sia in punto di diritto sia in punto di fatto, e “che rifugga da una soluzione aprioristica, essendo invece necessario che la stessa si fondi su di una puntuale disamina della normativa di riferimento”.

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