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Corte dei conti Veneto 199/2025. Criteri di valutazione dei residui attivi

La Corte dei Conti del Veneto ha fornito indicazioni sulla valutazione dei residui attivi per l’inesigibilità, esaminando la contabilità di un piccolo comune finanziariamente critico.

La Corte dei Conti del Veneto, sezione regionale di controllo, nell’esaminare la documentazione contabile di un piccolo comune caratterizzato da indici di criticità finanziaria, ha espresso alcune regole importanti in merito alla valutazione dei residui attivi, ai fini dell’inesigibilità.

Con riferimento specifico alla vetustà dei residui, la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. controllo Marche, deliberazione n. 144/2023/PAR) stabilisce che sia non solo facoltà ma (addirittura) dovere dell’ente valutare, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, l’opportunità di mantenere o cancellare dal conto del bilancio residui attivi di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultra-triennale (debitamente svalutati mediante congruo accantonamento al FCDE), anche qualora non si siano ancora formalmente concluse o esaurite le già avviate procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o non sia stata ancora comunicata dall’agente della riscossione la formale dichiarazione di inesigibilità del credito.

Tale operazione deve avvenire secondo le modalità indicate dall’art. 3, co. 4, d.lgs. n. 118/2011, il quale consente (ma non impone) di conservare tra i residui attivi soltanto le entrate accertate concretamente “esigibili” ma non ancora incassate, nel senso che l’esigibilità dell’entrata va verificata non (solo) quale astratta fondatezza giuridica della pretesa creditoria, bensì (anche) quale concreta sussistenza di effettive e reali possibilità materiali di ottenerne l’effettivo incasso dal debitore, alla luce delle sue concrete condizioni di solvibilità, che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto (ex plurimis, Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 39/2023/PRSP). 

Va però precisato che il principio di prudenza deve, comunque, essere bilanciato e contemperato con quello di “veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità” delle rappresentazioni contabili (§ 5 dell’All. 1 cit.), che impone la ragionevole iscrizione in bilancio di “tutte” le componenti di entrata (principio di universalità: § 3 dell’All. 1 cit.): lo stesso § 9 dell’All. 1 cit. invita ad evitare “eccessi” di prudenza, in quanto “pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione”;  il principio di prudenza “non deve condurre all’arbitraria e immotivata riduzione” delle voci di entrata, bensì “esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto”, soprattutto nella “ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell’ amministrazione”. In particolare, costituirebbe eccesso di prudenza l’automatico ed immediato stralcio dal conto del bilancio di posizioni creditorie per il solo fatto che siano decorsi tre anni dalla loro scadenza o, comunque, siano considerate di dubbia o difficile realizzazione: ciò darebbe luogo ad una rappresentazione non veritiera delle reali condizioni finanziarie dell’ente e della sua effettiva capacità di riscossione. 

La giurisprudenza contabile (ex plurimis, Corte conti, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 60/2021/PRSE) ha chiarito che, sebbene il § 9.1 dell’All. 4/2 cit. “non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso”, tuttavia, “il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente”. Nel compiere tale valutazione, l’ente “non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza”. Sicché, laddove riscontri che, di fatto, il credito non ha più alcuna probabilità di essere riscosso (quantomeno “entro termini ragionevoli”) o, comunque, tali possibilità appaiano particolarmente remote o inverosimili, tale credito “deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 TUEL), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio” (Corte conti, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 11/2015/PRSE).

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