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Corte dei conti Toscana - sezione controllo - deliberazione 8/2026. No alla transazione fiscale - si alla definizione agevolata

La Corte dei Conti stabilisce che gli enti pubblici non possono rinunciare a tributi, interessi o sanzioni, salvo casi previsti da norme eccezionali, ma possono utilizzare la definizione agevolata per regolare le posizioni fiscali.

L’ente pubblico non può rinunciare a tributi, interessi o sanzioni se non nei casi espressamente previsti da norme eccezionali. L’ente può agire mediante il nuovo istituto della definizione agevolata

Ancora una deliberazione della sezione controllo della Corte dei Conti che chiude la porta alla transazione fiscale per i tributi locali.

 Nel quesito posto, l’Ente chiede alla Sezione “se possa formare oggetto di transazione la integrale rinuncia a interessi e sanzioni connessi al mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI, il cui presupposto si è verificato in pendenza di una procedura concordataria”

Di seguito gli aspetti importanti della deliberazione:

“il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 15/2007/PAR e Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 140/2018/PAR).

  • Rientra in tali ipotesi derogatorie la transazione fiscale, che la Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2014, n. 225, ha definito come «disciplina eccezionale rispetto al principio dell’indisponibilità della pretesa erariale». L’istituto è stato introdotto dall’art. 182-ter della c.d. “legge fallimentare. L’art. 182-ter in argomento, tuttavia, concerne solo i tributi e i relativi accessori “amministrati dalle agenzie fiscali”, nonché i contributi “amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” e relativi accessori. A seguito dell’emanazione del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la Legge Fallimentare continua, comunque, ad applicarsi alle procedure concorsuali ancora pendenti alla data del 15 luglio 2022, tra cui rientra la fattispecie oggetto del presente parere.

Ciò premesso, le verifiche relative all’ammissibilità o meno della transazione fiscale in fase di esecuzione di un concordato liquidatorio, per i tributi locali “auto - amministrati” dall’ente locale, vengono condotte anche alla luce dell’evoluzione del sistema normativo previgente nelle nuove disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) che contempla tre ipotesi di “transazione fiscale”: quella disciplinata dall’art. 63 e relativa agli accordi di ristrutturazione del debito; quella di cui all’art. 88 (che conserva la vecchia rubrica dell’art. 182-ter), in seno alla procedura concordataria; e, infine, quella più recente, di cui all’art. 23, in seno alla disciplina della c.d. composizione negoziata della crisi. 

Su quest’ultima disposizione, peraltro, è recentemente intervenuto il c.d. “Decreto Correttivo ter del Codice della crisi” (d.lgs. n. 136 del 2024) che, all’art. 5, comma 9, lett. b), n. 3 ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 23 CCII, estendendo la transazione fiscale alla fase stragiudiziale della composizione negoziata della crisi. Tale intervento recepisce parzialmente uno dei criteri direttivi della “Delega fiscale” (legge 9 agosto 2023, n. 111 che, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024 tra i principi e criteri direttivi, all’art. 9, comma 1, lett. a), n. 5), contemplava quello di: “prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.

Il nuovo Codice della crisi (CCII) non cambia le cose. Anche dopo le recenti modifiche:

  • art. 23 CCII (composizione negoziata),
  • art. 63 CCII (accordi di ristrutturazione),
  • art. 88 CCII (transazione fiscale nel concordato),

tutta la disciplina continua a riferirsi esclusivamente ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

Conclusivamente la Sezione ritiene che nelle more del recepimento degli indirizzi e criteri direttivi formulati dall’articolo 9 comma 1, lettera a), numero 5) della legge 111/2023 citata, come da ultimo modificata dalla legge 8 agosto 2025 n. 120, non sia consentito agli enti locali aderire ad una proposta di transazione fiscale, relativa a tributi gestiti direttamente, formulata in sede di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio. 

La Corte richiama, tuttavia, l’attenzione sulla disciplina - recentemente introdotta dai commi 102-110 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) - che consente agli enti territoriali, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, di prevedere forme di definizione agevolata dei crediti afferenti alle entrate di competenza, mediante l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, subordinatamente alla preventiva e puntuale delimitazione dell’ambito oggettivo e temporale di applicazione, nonché delle condizioni e delle modalità di accesso, in coerenza con le esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio e con le finalità di miglioramento dell’efficacia della riscossione.

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