CORTE DEI CONTI - Sezione regionale di controllo per la Liguria. Deliberazione n. 162/2024. AGEVOLAZIONI SUL CANONE UNICO. LIMITI ALLA POTESTÀ DEGLI ENTI.
Con la deliberazione 162/2024, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti Liguria ha espresso alcuni concetti sull'esercizio della potestà regolamentare in materia di canone per le fattispecie relative a riduzioni ed esenzioni.
Con la deliberazione 162/2024, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti Liguria ha espresso alcuni concetti sull'esercizio della potestà regolamentare in materia di canone per le fattispecie relative a riduzioni ed esenzioni.
Secondo la corte i comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest’ultima stabiliti (tesi, in particolare, a garantire l’invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l’interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali
La concreta regolamentazione da parte del singolo comune, oltre che aderente alle prescrizioni legislative citate, non può che essere ispirata dall’esigenza di perseguire l’interesse pubblico della comunità amministrata. Di conseguenza, pur non essendo necessaria una formale motivazione (trattandosi di atto regolamentare, cfr. art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990), vanno esplicitate, nella delibera approvativa, le ragioni che inducono il comune a riconoscere specifiche riduzioni o esenzioni per specifiche categorie di soggetti, operatori economici o di attività (quali, per esempio, i benefici a vantaggio della collettività o del medesimo comune, in termini di minore spesa per l’erogazione di servizi pubblici).
Analogamente, pur non prevedendo la legge direttamente un limite temporale per le fattispecie di riduzione o esenzione, principi di buona amministrazione e sana gestione finanziaria suggeriscono (anche in osservanza del vincolo di invarianza di gettito, imposto dal citato comma 817) la predeterminazione di un termine massimo di durata, parametrato, ad esempio, al ciclo della programmazione di bilancio, in modo da poter monitorare le minori entrate prodotte e darvi adeguata tempestiva copertura nel caso in cui i risultati della gestione finanziaria non rispettino le previsioni

