Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto. Deliberazione n. 231/2025
Gli enti locali possono cedere a soggetti qualificati i propri crediti certi ed esigibili, di natura tributaria o patrimoniale (esclusi quelli contributivi), quando la riscossione coattiva non ha avuto successo.
AMMESSA LA CESSIONE DEL CREDITO DOPO RISCOSSIONE COATTIVA
Gli enti locali possono porre in essere operazioni di cessione a soggetti qualificati di crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, aventi natura tributaria o patrimoniale (con esclusione di quelli aventi natura contributiva), qualora le ordinarie procedure di riscossione coattiva si siano rivelate infruttuose.
La Corte dei Conti, in sede consultiva, detta indicazioni sulla modalità operativa per la cessione del credito di carichi vetusti permettendo di ragionare sull’operazione da introdurre.
Con la richiesta di parere in esame è stato chiesto:
1) “se sia ammissibile, per un ente locale, procedere alla cessione, a soggetti terzi qualificati, di crediti pecuniari di natura tributaria o patrimoniale, la cui riscossione coattiva si è dimostrata infruttuosa”;
2) “in caso affermativo, quali siano i vincoli contabili e le modalità operative cui l’Ente è tenuto a conformarsi per l’effettuazione della suddetta operazione”.
Nella ricostruzione normativa, la Corte evidenzia che, dopo il primo impianto normativo contenuto nel dl 79/97, con l’art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è stato introdotto un regime speciale per i crediti tributari degli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prevedendosi la possibilità di ricorrere alla cessione a terzi, necessariamente “a titolo oneroso”, anche per i “crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità”.
La disposizione precisa che “i rapporti tra l'ente locale (…) ed il cessionario sono regolati in via convenzionale”, che l’ente locale è tenuto “a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione ma non risponde dell'insolvenza dei debitori”, e che tali cessioni “non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile”, sicché sono efficaci nei confronti del debitore ceduto indipendentemente dalla notifica allo stesso o dal suo consenso.
Per quanto concerne il primo quesito, dunque, dal combinato disposto delle suddette norme discende che gli enti locali possono porre in essere operazioni di cessione a soggetti qualificati di crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, aventi natura tributaria o patrimoniale (con esclusione di quelli aventi natura contributiva), qualora le ordinarie procedure di riscossione coattiva si siano rivelate infruttuose.
Nel caso in cui tale attività sia stata affidata all’Agenzia delle entrate - Riscossione, la cedibilità dei crediti presuppone che l’ente cedente sia l’unico soggetto titolare alla sua riscossione, sicché la stessa è subordinata al previo discarico dei relativi ruoli, sulla base della normativa applicabile ratione temporis.
In proposito, la recente riforma ad opera del d.lgs 29 luglio 2024, n. 110 ha ridisegnato la procedura di discarico delle quote affidate all’Agenzia delle entrate - Riscossione di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, prevedendo rilevanti novità in materia di discarico automatico, discarico anticipato e riaffidamento dei carichi.
In merito al secondo quesito, si rileva, in primo luogo, che la cessione dei crediti, costituendo una modalità straordinaria di gestione delle entrate, ricade, ai sensi dell’art. 52 del richiamato d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nell’ambito della potestà regolamentare dell’Ente.
Al fine di porre in essere tale operazione è, dunque, necessario che l’Ente abbia adottato una specifica disciplina che preveda l’istituto e regoli le principali condizioni e modalità applicative della procedura nell’ambito del regolamento di contabilità, di cui all’art. 152 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), o del regolamento delle entrate (sul punto, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazioni 22 luglio 2010, n. 108 e 29 settembre 2010, n. 153).
Il cessionario deve essere scelto mediante “gara” tra i “soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno”. L’art. 76 della legge n. 342/2000 ha poi aggiunto che i rapporti tra il cessionario e l’ente locale sono regolati da convenzione. Il prezzo della cessione sarà inferiore al valore nominale del credito, per cui l’ente realizzerà una minore entrata che deve trovare giustificazione in un’analisi dalla quale emerga sia la necessità di “realizzare celermente i relativi incassi” (come indicato dall’art. 8 del d.l. n. 79/1997) sia i vantaggi del ricorso a tale istituto rispetto al proseguimento delle procedure di riscossione coattiva - da valutare anche alla luce delle citate novità introdotte in materia quali il riaffidamento dei carichi - a fronte, ad esempio, dell’esistenza di particolari difficoltà nelle procedure di riscossione e della necessità di evitare ulteriori aggravi di costi per l’ente.


