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Corte dei conti sezione regionale controllo Lombardia. Parere 15/2025. Contabilizzazione delle componenti perequative.

La Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 15/2025, ha stabilito che le componenti perequative TARI non vanno allocate contabilmente in partite di giro, diversamente dalle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato. 
Più in particolare, il Sindaco chiede se sia legittimo considerare il valore incassato, anziché accertato, a titolo di componenti perequative della TARI, quale somma complessiva da riversare a CSEA (entro il 15 marzo), evitando così che il Comune debba anticipare somme senza che vi sia una effettiva certezza della loro riscossione.

Il secondo punto del quesito riguarda, invece, la modalità di registrazione contabile delle somme derivanti dalle componenti perequative TARI nel bilancio comunale, se le stesse, cioè, debbano essere contabilizzate tra le entrate correnti del titolo III o come partite di giro.

Poiché la delibera ARERA, già citata, n. 386/2023, ha stabilito 2 che nei documenti di riscossione sia fornita separata evidenza degli importi addebitati con riferimento alle singole componenti perequative (emendando il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti che fissa i requisiti di trasparenza delle bollette, 444-19titr) e che questi importi siano riversati a CSEA, è evidente che l’Autorità ha posto l’onere del rischio del mancato incasso da parte di CSEA in capo all’ente locale che incorrerebbe, eventualmente, nella spesa di interessi moratori in caso di ritardi nel versamento

Dall’attuale disciplina discende, infatti, che l’Ente dovrà appostare in bilancio partite in entrata corrispondenti alla TARI da riscuotere e in uscita in relazione ai versamenti a CSEA.
Attiene per contro alla scelta discrezionale dell'amministrazione valutare, secondo criteri di convenienza economica, sebbene entro i limiti di legge, se attenersi alla tempistica prescritta, piuttosto che contestare nelle sedi giudiziali consentite le suddette imposte modalità di versamento, oppure farsi carico degli interessi moratori in ragione dell’aspettativa di riscossione del corrispondente tributo

Per quanto attiene alla loro contabilizzazione (se tra le entrate di parte corrente del titolo terzo o tra le partite di giro), stante l’onere posto in capo al Comune, come stabilito dalla delibera ARERA 386/2023, è di tutta evidenza che, per questa posta in entrata, analogamente al resto dell’importo della TARI, occorre prevedere il riflesso sul bilancio dell’ente, non solo in termini di cassa per l’anticipazione finanziaria, ma anche di competenza nel caso in cui vi sia un effetto sui residui attivi a cui si deve provvedere con un adeguato accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

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