Corte dei conti sezione regionale controllo Lombardia n. 103/2026. Applicazione dell’IRAP sugli incentivi tributari
La Sezione di controllo Lombardia ha risposto a un Comune sul trattamento contabile dell’IRAP, distinguendo tra incentivi per le funzioni tecniche e incentivi legati al maggior gettito IMU e TARI, chiarendo il diverso regime contabile dei due casi.
La Sezione di controllo Lombardia risponde a un quesito di un Comune sul trattamento contabile dell’IRAP relativamente a:
- incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023;
- incentivi legati al maggior gettito IMU e TARI ex art. 1, comma 1091, L. 145/2018.
La Corte, dopo avere verificato l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta entra nel merito e opera una netta distinzione tra i due regimi.
Per quanto riguarda gli incentivi tecnici ex art. 45 del Codice dei contratti, la Sezione afferma che il tetto massimo del 2% delle somme poste a base di gara deve intendersi al netto dell’IRAP.
L’IRAP, infatti, è qualificata come tributo proprio dell’amministrazione, il cui presupposto è l’esercizio dell’attività istituzionale organizzata, e non può essere trasferita sul dipendente senza snaturarne la natura giuridica. Di conseguenza, qualsiasi soluzione che comporti una riduzione dell’incentivo spettante al personale per effetto del pagamento dell’IRAP viene ritenuta illegittima. La Corte sottolinea che il dato testuale dell’art. 45, comma 3, è significativo: la norma parla espressamente di incentivi “comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione”, ma non menziona l’IRAP. Da qui discende anche l’indicazione operativa sul piano contabile: l’IRAP deve trovare copertura nel quadro economico dell’opera, alla voce “altre imposte” prevista dall’allegato I.7 al Codice dei contratti, e non nei fondi destinati agli incentivi.
Diversa è invece la conclusione cui la Sezione perviene con riferimento agli incentivi per il recupero del gettito IMU e TARI. In questo caso, la Corte esclude espressamente che il principio affermato per gli incentivi tecnici possa essere esteso per analogia. L’art. 1, comma 1091, della legge 145/2018 stabilisce che la quota fino al 5% del maggior gettito accertato e riscosso è destinata al trattamento accessorio del personale “al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione”. Secondo la Corte, questa formulazione esprime un chiaro principio di onnicomprensività dello stanziamento, nel senso che il legislatore ha già valutato “a monte” il costo complessivo dell’operazione, includendo anche l’IRAP. Di conseguenza, per questi incentivi l’imposta deve trovare copertura all’interno del 5%, senza possibilità di scaricare ulteriori oneri sul bilancio dell’ente oltre il limite espressamente fissato dalla legge.


