Corte conti delib. N. 13/sezaut/2025 - TARI componenti perequative
La sezione autonomie della Corte dei Conti si pronuncia in ordine a due quesiti relativi alle componenti perequative UR1 e UR2, da applicare sulla TARI.
Trattamento contabile delle componenti perequative TARI da riversare a cassa servizi energetici e ambientale per la gestione dei rifiuti raccolti in mare.
La sezione autonomie della Corte dei Conti si pronuncia in ordine a due quesiti relativi alle componenti perequative UR1 e UR2, da applicare sulla TARI, a seguito della decisione della sezione controllo delle Marche di rimettere la questione, in riscontro dei pareri discordanti all’interno delle sezioni controllo della medesima Corte. La sezione Marche ha presentato i seguenti quesiti:
1.se è legittimo considerare il valore incassato, anziché quello accertato, a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell'integrale copertura delle stesse in considerazione dell'incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori "bollettati' e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni;
2.se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione sopra esposto, l'imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall'applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro sebbene, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa, in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondenti.
La Sezione ricostruisce la disciplina delle componenti perequative evidenziando che il Comune è soggetto, attivo o passivo, di tre diverse obbligazioni civili.
In primo luogo, è titolare di un credito verso l’utente, tenuto a versare la componente perequativa al Comune, in base ad un’obbligazione la cui natura civilistica è stata di recente affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 35282 del 18 dicembre 2023. Sebbene la sentenza in parola si riferisca agli “oneri di sistema” del mercato energetico, infatti, appare del tutto evidente la similitudine con le componenti perequative, che svolgono analoga funzione nel mercato della raccolta dei rifiuti. Tale obbligazione deve trovare adeguata rappresentazione in bilancio. Di conseguenza, poiché la componente perequativa, come sopra evidenziato, è dovuta nell’“anno a” direttamente dal cittadino al Comune, e non spetta immediatamente a CSEA, verso cui, invece, sussiste un obbligo di versamento che sorge solo un anno dopo, all’esito della gestione della tariffa e che può essere compensato dal diritto al rimborso.
L’obbligazione del cittadino deve essere rappresentata, di conseguenza, nel lato entrate del bilancio dell’ente territoriale, in modo speculare a quanto si fa per la TARI. Il legislatore non ha inteso istituire una entrata autonoma, ma soltanto una componente fiscale che si “aggiunge” alla TARI stessa. Pertanto, appare corretta l’affermazione che il trattamento contabile da applicare alla componente perequativa si deve determinare per assimilazione e accessorietà, come sostenuto dalla Sezione di controllo per la Lombardia. Allo stesso tempo, va tenuto conto che il principio di trasparenza affermato dalla legge e la regola della distinzione espositiva introdotta dalle deliberazioni ARERA, combinandosi con il principio generale della rendicontabilità, impongono una specifica contabilità analitica che consenta una esposizione “separata”, distinguendo tra componente aggiuntiva e TARI stessa.
In definitiva, il credito verso l’utenza per la componente aggiuntiva, da un lato, va rappresentato “come” la TARI, e allo stesso tempo va esposto separatamente. Esso, di conseguenza, va accertato tra le entrate di parte corrente del titolo III, seguendo la classificazione fornita dall'Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2); tuttavia va accertato attraverso una posta separata dalla TARI.
Per altro verso, per quanto riguarda il criterio di imputazione, in assenza di speciali indicazioni dei principi contabili applicati, al credito per la componente aggiuntiva verso gli utenti, come per la TARI, deve applicarsi il criterio della competenza finanziaria potenziata. Il credito, cioè, deve essere accertato in base alla sua “esigibilità” e non per cassa. Di conseguenza (evocando la terminologia della deliberazione ARERA, Allegato A, art. 6) esso va rilevato in bilancio nell’anno “a” in cui matura il credito, in quanto esso sorga privo di termini o condizioni (§2, All. 4/2, d.lgs. n. 118/2011).
In secondo luogo, deve essere rappresentata in bilancio l’eventuale obbligazione civile per il pagamento dei servizi a “imprese di settore” (art. 7, comma 9, d.lgs. n. 197/2021) che hanno provveduto o fornito i mezzi per la raccolta ed il trattamento di rifiuti accidentalmente pescati, volontariamente raccolti (o per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi), trattandosi di una obbligazione verso terzi per prestazioni ricevute nell’esercizio di funzioni proprie dei Comuni.
Infine, ed in terzo luogo, va rappresentata l’obbligazione di riversamento/rimborso, che sorge ed è imputabile in bilancio, però, solo successivamente. Tale debito o credito va prima quantificato in base ai criteri determinati dalla normativa sostanziale vigente contenuta nella deliberazione ARERA e nelle disposizioni interne di funzionamento di CSEA. Successivamente, dal punto di vista contabile, la posta va incanalata in una contabilità analitica separata, che consenta la comunicazione dei dati a CSEA. Infatti, come sopra evidenziato, tale obbligazione sorge e si dipana in una relazione diretta tra il Comune e CSEA e presuppone una ordinata contabilità allo scopo di determinare, nell’anno “a+1”, il segno e la quantità dell’obbligazione (non soltanto in ragione delle entrate, ma anche dei costi per le prestazioni effettuate).
Sulla base di queste premesse, occorre dichiarare l’inammissibilità del primo quesito: la funzione consultiva «non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari» competenti. Pertanto, il criterio del quantum debeatur (criterio dell’accertato o della cassa) dell’obbligazione di riversamento attenendo una questione di diritto sostanziale che si colloca a monte della rappresentazione contabile, deve essere risolta, in via normativa ed applicativa, da ARERA e CSEA, le cui determinazioni possono diventare oggetto di contesa giudiziaria potenzialmente dinanzi a giudici diversi dalla Corte dei conti.
Il secondo quesito deve essere risolto nel senso che non è possibile un’imputazione in conto terzi degli accertamenti per le componenti perequative e della spesa di riversamento, con conseguente necessità dell’Ente di vigilare costantemente sulla copertura della spesa, cui la componente perequativa è destinata, e sugli equilibri prospettici connessi.
Il Comune non è esecutore di spesa per conto di CSEA, ma deve adempiere ad un onere proprio il cui costo, tuttavia, viene successivamente rimborsato sulla base di un meccanismo solidaristico che presuppone una contabilità analitica e la rendicontazione separata di risorse ed impieghi utilizzati e sostenuti. Attraverso questa contabilità è possibile ottenere un rimborso nell’anno “a+1”, fermo restando il dovere del Comune di provvedere alle spese con il proprio bilancio, nell’anno “a”.
Le conclusioni della Corte dei Conti Sezione Autonomie:
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con deliberazione n. 49/2025/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto:
- «il quesito sul criterio di quantificazione dell’obbligo di riversamento a CSEA (per cassa/per competenza) è inammissibile in quanto incide sulla determinazione del quantum debeatur dell’obbligazione di riversamento, presupposta rispetto alla rappresentazione contabile e suscettibile di generare contenziosi di competenza di altre magistrature;
- le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio».

