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Corte dei conti sez. regionale di controllo Emilia Romagna - deliberazione n. 130/2025. L’importanza dell’attività di riscossione e la questione del corrispettivo ad aggio

La Sezione di controllo della Corte dei conti Emilia-Romagna ha rilevato importanti criticità analizzate nella deliberazione n. 130/2025/PESE.

La Sezione di controllo della Corte dei conti Emilia-Romagna, in occasione dell’esame del rendiconto del 2023 e il bilancio preventivo 2024 -2026 di un comune, ha rilevato importanti criticità analizzate nella deliberazione n. 130/2025/PESE. Tra gli aspetti rilevati, il preoccupante aumento dei residui attivi ascrivibili a una scarsa capacità di riscossione; criticità sono state rilevate nell’affidamento del servizio di supporto alle attività dell’ente remunerato ad aggio.

Nella prima parte del documento, la Corte evidenzia la necessità di evitare di conservare all’interno del risultato di amministrazione poste di entrata risalenti nel tempo che rischiano di dilatare indebitamente la correlata capacità di spesa dell’ente (ancorché attenuate dall’accantonamento al FCDE). In altri termini, una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull’effettiva disponibilità in termini di cassa delle entrate previste, anche a residuo, per il finanziamento dei programmi di spesa dell’Ente, vulnera potenzialmente gli equilibri finanziari di quest’ultimo qualora finisca con l’implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione (Corte cost., sent. n. 4/2020). 

Qualora l’ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all’art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l’effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di solvibilità del debitore, che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto. Per l’effetto, ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), allo spirare del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (inter alia, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 60/2021).

Come prescritto dal principio contabile 4/2, punto 9.1, la seconda opzione riguarda, invece, la facoltà concessa “(…) al responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata”, “trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso” di “valuta(re) l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”. 

Il fenomeno, generalmente causato da una “situazione di inefficienza della riscossione coattiva, che incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche (…), determina (…) una grave compromissione, in particolare, del dovere tributario” (Corte cost., sent. n. 120/2021), ricondotto dalla Corte costituzionale al valore inderogabile della solidarietà di cui all’art. 2 Cost. Esso è ‘‘preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi’’ (Corte cost., sent. n. 288/ 2019). Infatti, “il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale (…) alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali , i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi (…). Da tale legame, anche in forza della funzione redistributiva dell’imposizione fiscale e del nesso funzionale con l’art. 3, secondo comma, Cost., (…) discende la sua riconducibilità (…) al crisma dell’inderogabilità di cui all’art. 2 Cost.” (Corte cost., sent. n. 288 /2019)

L’evasione rappresenta “una rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e comporta quindi la violazione di uno dei doveri inderogabili di solidarietà sui quali, ai sensi dell’art. 2 Cost., si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e giustizia sociale” (Corte cost., sent. n. 51/1992).

Nella seconda parte dell’analisi, la Corte critica la modalità di remunerazione dei servizi affidati in supporto, rilevando profili di responsabilità. Pur avendo l’incarico ad oggetto elaborazione, bonifica banca dati, incroci banche dati e importazione e affiancamento del personale dell’ufficio tributi del Comune, veniva riconosciuta alla società incaricata, in aggiunta al compenso pattuito un aggio del 17% sulle somme a qualsiasi titolo riscosse a seguito di avvisi di accertamento e ruoli coattivi emessi. L’appalto, di conseguenza, assumeva valore indeterminato, con conseguente illegittimità dell’utilizzo della procedura dell’affidamento diretto, non essendo possibile quantificare a priori il compenso dovuto alla società appaltatrice e quindi il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa per l’acquisizione in economia di servizi e di quelli che consentono di derogare al principio di rotazione di cui all’art. 49, c. 6, D. Lgs. 36/2023.

Dunque, pur essendo il Comune a procedere formalmente alla riscossione e all’emissione dei ruoli coattivi, è stato corrisposto impropriamente alla società appaltatrice un aggio, di importo rilevante, riconosciuto tipicamente ai concessionari della riscossione, senza che tuttavia vi fosse trasferimento del rischio operativo, ma anzi in aggiunta al compenso già concordato, con potenziale conseguente emersione di profili di responsabilità erariale. 

Il significato della locuzione “aggio”, difatti, è da identificarsi nella percentuale sulle somme riscosse per conto dello Stato, dei Comuni e delle Province, che gli esattori comunali e i ricevitori provinciali delle imposte sono autorizzati a trattenere a compenso del loro servizio.

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