Corte dei conti sez. regionale controllo Sardegna. Deliberazione 159/2026. Non applicabile la compensazione tra crediti tributari del comune e somme da erogare al cittadino
Corte dei Conti Sardegna (delib. 159/2026): esclude la possibilità per i Comuni di compensare automaticamente debiti tributari dei cittadini con somme da erogare, anche se i tributi sono accertati e le somme dovute a vario titolo, soprattutto se vincolate a specifica destinazione.
Nel quesito, l’ente richiede se, in via generale, un ente locale debba, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 472/1997 e dei princìpi di contabilità pubblica, procedere alla compensazione tra crediti vantati nei confronti dei cittadini per tributi locali definitivamente accertati, esigibili e notificati e somme da erogare ai medesimi a qualsiasi titolo, anche qualora tali somme derivino da trasferimenti regionali vincolati a specifica destinazione, ovvero se il vincolo di destinazione delle risorse la natura delle stesse ostino all’operatività della compensazione”.
La Corte risponde in modo negativo. Il ragionamento parte dalla natura della compensazione, che nel diritto civile è una modalità ordinaria di estinzione reciproca dei debiti. Tuttavia, la Corte evidenzia che questo meccanismo non è liberamente applicabile in materia tributaria, perché il rapporto fiscale è caratterizzato dal principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Ciò significa che il Comune non può decidere autonomamente di “compensare” un proprio credito tributario con somme dovute al contribuente, perché:
- il rapporto tributario è regolato rigidamente dalla legge
- le modalità di riscossione e pagamento sono tipizzate
- eventuali deroghe (come la compensazione) sono ammesse solo se previste espressamente da norme specifiche
La Corte richiama anche la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la compensazione in ambito tributario è eccezionale e non può essere estesa per analogia.
In questo quadro, neppure l’art. 23 del d.lgs. 472/1997 (richiamato dal Comune) consente una compensazione generalizzata: si tratta di una norma limitata a casi specifici e non utilizzabile per introdurre un principio generale.
La Corte esclude anche che i Comuni possano introdurre la compensazione tramite regolamento (art. 52 d.lgs. 446/1997), perché ciò inciderebbe su aspetti sostanziali del tributo e potrebbe compromettere principi contabili fondamentali, come:
- la corretta rappresentazione delle entrate
- l’integrità del bilancio
- la distinzione tra riscossione e spesa
Di conseguenza, il Comune non può trattenere somme dovute al cittadino (es. contributi, borse di studio, rimborsi) per compensarle con debiti TARI o IMU.
Commento redazionale. Alla luce del riscontro reso dalla Corte dei Conti, si consiglia di agire mediante la proposta di compensazione con debiti tributari, evitando l’imposizione d’ufficio; in caso di riscontro negativo da parte del contribuente, il passo successivo diventa il pignoramento della somma.


