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Corte dei conti sez. regionale controllo Lombardia n. 110/2026. L’fcde non basta per la riscossione di lungo periodo

La deliberazione 110/2026 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ribadisce l’importanza di curare la riscossione coattiva dei tributi.

La deliberazione 110/2026 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ribadisce l’importanza di curare la riscossione coattiva dei tributi e raccomanda all’ente di:

- attuare un più efficace smaltimento dei residui attivi, in particolare per Titolo 1; 

- procedere in maniera più significativa nelle azioni intraprese in materia di attività di riscossione in conto residui; 

- verificare, in sede di prossima approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2025, la congruità dell’ammontare delle poste su indicate per l’accantonamento a FCDE; 

- procedere assieme all’Organo di revisione all’adozione, sin dalla gestione finanziaria in corso (esercizio finanziario 2026), di ogni misura utile per evitare che le spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

La Corte ricorda che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune, rispetto a tale specifico problema, va evidenziato che l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria è connessa ai principi costituzionali della capacità contributiva (ex art. 53, comma 1, Cost.) e dell’imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); ne consegue “l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione dell’ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta (…) a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 268/2021).

Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l’ente dovrà provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

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