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Corte dei conti sez. regionale controllo Lombardia. Deliberazione 256/2024. Esclusa la transazione fiscale nei tributi locali

La Corte risponde al quesito posto da un comune che riferiva di essere creditore di tributi locali (IMU) nei confronti di due imprese proponenti un accordo di composizione negoziata della crisi in cui versa la loro situazione economico-patrimoniale.

Con il parere 256/2024, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, conferma che  “in sede di composizione negoziata della crisi d’impresa, il Comune non può aderire ad un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati, in quanto, allo stato, escluso dalla normativa vigente”.

La Corte risponde al quesito posto da un comune che riferiva di essere creditore di tributi locali (IMU) nei confronti di due imprese proponenti un accordo di composizione negoziata della crisi in cui versa la loro situazione economico-patrimoniale. In particolare, le imprese –nei cui confronti, da parte di altri creditori, è stata avviata una esecuzione immobiliare che coinvolge tutti i beni immobili dell’imprenditore e della società- propongono la stipula di un contratto compositivo del debito, ex art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), avente ad oggetto il pagamento dei tributi locali in misura ridotta (almeno il 30 per cento del credito vantato dal Comune) e ritenuta più conveniente rispetto all’aspettativa di riscossione in sede di liquidazione giudiziale. 

La Corte opera una ricostruzione normativa dell’istituto della transazione fiscale partendo dal principio di indisponibilità dell’obbligazione tributariche risulta derogabile soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore” (SRC Piemonte n. 15/2007/PAR e SRC Lombardia n. 140/2018/PAR).

È questo il caso della c.d. “transazione fiscale” che, come affermato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 15 luglio 2014, n. 225, “è, di per sé, disciplina eccezionale rispetto al principio dell’indisponibilità della pretesa erariale

Per contro risulta più controversa la questione della “transigibilità” dei tributi locali “non amministrati dalle agenzie fiscali”, registrandosi un indirizzo restrittivo per il quale i crediti tributari locali (non amministrati dalle agenzie fiscali), non potevano essere falcidiati ai sensi di cui all’art. 182-ter, in quanto non inclusi nel campo applicativo della c.d. “transazione fiscale”, potendo comunque conseguirsi l’effetto falcidiante dei tributi locali “auto-amministrati”, attraverso gli schemi negoziali e le procedurali generali di cui al previgente art. 182-bis della legge fallimentare, sempre nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo.

Tale apertura è fondata sul “favor nei confronti dell’impresa in crisi, la salvaguardia della cui attività commerciale rappresenta il fine principale del sistema normativo in esame, riconoscere ai tributi locali una forza tale da richiederne sempre l’integrale soddisfacimento frustrerebbe le stesse finalità della normativa fallimentare in quanto, con ogni probabilità, l’impresa in crisi non sarebbe in grado di soddisfare integralmente i crediti dell’ente locale. Ciò determinerebbe conseguenze estremamente negative per l’imprenditore e la propria attività” (SRC Toscana 40/2021/PAR).

Il comma 2-bis dell’art. 23 CCII, analogamente al previgente art. 182-bis della Legge fallimentare e agli artt. 63 e 88 dello stesso CCII, continua a riferirsi soltanto ai “tributi amministrati dalle agenzie fiscali”, senza menzionare i tributi locali. Il legislatore, in altre parole, continua a disegnare un perimetro che non contempla, al suo interno, i tributi locali (certamente per quelli auto-amministrati).

Si tratta di un’omissione che, allo stato attuale, deve intendersi come voluta, ovvero equivalente ad una vera e propria preclusione tacita (ancorché, auspicabilmente, temporanea), in forza del noto brocardo per cui: “ubi lex tacuit, noluit”, anche perché il legislatore ben avrebbe potuto, nel ridisciplinare la materia, in sede di codificazione e dei successivi interventi correttivi, optare per un chiarimento che dottrina e giurisprudenza avevano ripetutamente sollecitato rispetto alla transigibilità fiscale anche dei tributi locali.

Ciò non è avvenuto nemmeno quando si è trattato di dare attuazione, seppure in sede di correttivo al CCII, a quanto espressamente previsto dalla legge sulla c.d. “Delega fiscale” (art. 9, comma 1, lett. a), n. 5). Il legislatore del Correttivo ter, infatti, ha sì esteso l’istituto della “transazione fiscale” alla fase stragiudiziale della composizione negoziata, ma ha ancora una volta omesso di attuare la parte della Delega fiscale che prevedeva l’estensione dell’istituto anche ai tributi locali.

La predetta legge delega, nell’affermare, de iure condendo, l’intenzione di estendere la transigibilità fiscale anche ai tributi locali, finisce così, paradossalmente, per confermarne la non transigibilità, de iure condito.

Sempre sul piano letterale, la disposizione di cui al comma 2-bis dell’art. 23, come quelle analoghe di cui agli artt. 63 e 88 del CCII, continuano ad evocare, anche proceduralmente, soltanto i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e le interlocuzioni negoziali con i loro dirigenti

È da notare, peraltro, che non essendo la transazione fiscale configurabile come istituto facoltativo e accessorio perché non è rimessa al debitore la facoltà di prospettare la falcidia o la dilazione del pagamento di tutte o parte delle proprie passività fiscali (sul punto, Cass. Sez. VI, 16 ottobre 2020, n. 22456), il ricorso all’analogia implicherebbe il conferimento all’amministrazione locale del potere di accettare o rifiutare quello che il debitore è in grado di offrire.

È quindi avvertita l’urgenza di un intervento del legislatore che, oltre a sanare i difetti di coordinamento testé enunciati, superi anche le oggettive contraddizioni intrinseche di un sistema che continua ad escludere i tributi locali dal perimetro della transazione fiscale, a dispetto delle istanze legislative del c.d. federalismo fiscale, della moltiplicazione dei moduli dispositivi della pretesa erariale, degli strumenti deflattivi del contenzioso, dell’esigenza di salvaguardia della continuità aziendale e degli stessi equilibri di bilancio degli enti pubblici creditori.

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