Vai al contenuto

Canone unico 2 min di lettura

Corte dei conti sez. reg. Controllo Lombardia n. 74/2026. Necessario il continuo monitoraggio sulla riscossione esternalizzata

La Corte dei Conti (delib. 74/2026) sottolinea l’importanza di controllare il concessionario e di gestire meglio il recupero dei crediti comunali, anche se la riscossione è affidata all’AdER.

La Corte dei Conti evidenzia l’importanza del controllo sulle attività del concessionario anche se il riscossore è AdER. Con la deliberazione 74/2026 la Corte, nell’individuare le criticità nella riscossione delle entrate di un comune ha richiamato la necessità di una maggiore attenzione nella gestione e nel recupero dei crediti passati. Il Comune, durante la gestione, è tenuto a svolgere un’attenta valutazione della scelta se mantenere nel proprio bilancio i residui risalenti nel tempo, fin dalle operazioni di riaccertamento ordinario, avendo cura di verificare la sopravvivenza del titolo giuridico ad essi sotteso. La situazione finanziaria non deve indurre, infatti, a ritenere che basti attivare la neutralizzazione prevista nel FCDE. 

Il mantenimento dei residui più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’Ente. “L’Ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio” (Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 11/2015/PRSE). 

Questo, da un lato per evitare di sovrastimare il risultato di amministrazione con residui attivi di difficile esazione, quand’anche neutralizzati attraverso adeguato accantonamento a FCDE, e d’altro lato, al fine di evitare di ingenerare la convinzione che una dilazione o un’inerzia nel pagare le somme dovute all’erario sia “premiata” con esazioni assai tardive o addirittura con la non esazione. 

In tale prospettiva, è anche importante che, quando la riscossione è demandata ad una società concessionaria, nei confronti del suo operato vada esercitata un'attività di “continuo monitoraggio, onde verificare che la stessa si ponga in linea con gli obiettivi di riscossione previsti e, altresì, che la stessa sia conforme ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui alla legge n. 241/1990” (delibera 67/2021/PRSP della SRC Lazio). Va infatti ricordato che il responsabile delle entrate deve continuare a svolgere le attività di controllo fino alla valutazione finale di eventuale inesigibilità.

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.