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Corte dei conti - sez. reg. Controllo Emilia Romagna n. 76/2026. Poste italiane non è agente contabile ma solo intermediario tecnico

La Corte dei Conti chiarisce che Poste Italiane è un intermediario tecnico nella riscossione delle entrate comunali e non un agente contabile soggetto al giudizio di conto

Poste Italiane S.p.A. deve essere qualificata come intermediario tecnico strumentale nel processo di riscossione delle entrate comunali, categoria che si colloca al di fuori del perimetro degli agenti contabili soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto.

Il Comune, in ragione del fatto che utilizza diversi conti correnti postali intestati all'ente per incassare entrate comunali, chiede alla Corte se, per il solo fatto di ricevere e custodire temporaneamente queste somme, Poste Italiane debba essere considerata un agente contabile e quindi debba presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti. 

La Corte, con il parere 76/2026, parte dal principio che non chiunque entri in contatto con denaro pubblico diventa automaticamente agente contabile. Per assumere tale qualifica non basta ricevere materialmente delle somme, ma occorre avere un vero potere di gestione o disposizione del denaro pubblico, esercitato nell'interesse dell'ente. 

La Corte osserva che i conti correnti postali sono intestati al Comune e che Poste Italiane svolge un ruolo sostanzialmente tecnico. Le somme versate dai cittadini non diventano nella disponibilità di Poste, che non può decidere come utilizzarle, quando trasferirle o come gestirle. Poste si limita a custodire temporaneamente gli importi incassati e a mettere a disposizione il servizio di pagamento. L'elemento decisivo è rappresentato dalla cosiddetta firma di traenza. Nel caso esaminato, infatti, il potere di prelevare le somme dai conti postali e trasferirle sul conto di tesoreria appartiene esclusivamente al tesoriere comunale. È quindi il tesoriere che ha il reale controllo delle disponibilità finanziarie dell'ente e che garantisce il rispetto del principio di unitarietà della gestione di cassa previsto dal TUEL. 

Per questo motivo la Corte conclude che Poste Italiane non possiede i requisiti necessari per essere qualificata come agente contabile: non ha la disponibilità giuridica delle somme, non ha autonomia gestionale, non è inserita nell'organizzazione dell'ente e non esercita una funzione pubblica propria del Comune. Il suo ruolo è quello di un semplice intermediario del sistema dei pagamenti.

La Corte afferma che i conti postali fanno parte della gestione di cassa dell'ente, ma il soggetto responsabile verso la Corte dei conti rimane il tesoriere e non Poste Italiane. Poste è soltanto un canale di incasso; il vero gestore delle disponibilità finanziarie dell'ente resta il tesoriere comunale.

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