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Corte dei conti sez giurisdizione Emilia Romagna s. 67/2024. Legittima l’imposta di soggiorno richiesta sui dati della questura

Dovuta l’imposta di soggiorno quantificata, in assenza della trasmissione delle dichiarazioni trimestrale, sulla base dei pernottamenti rilevati dai dati della questura, i quali comunque includono anche eventuali pernottamenti esenti dall’imposta di soggiorno, in quanto non contestati dai convenuti.

Dovuta l’imposta di soggiorno quantificata, in assenza della trasmissione delle dichiarazioni trimestrale, sulla base dei pernottamenti rilevati dai dati della questura, i quali comunque includono anche eventuali pernottamenti esenti dall’imposta di soggiorno, in quanto non contestati dai convenuti.

La Sezione si è ormai consolidata nell’affermare la giurisdizione del Giudice contabile sull’albergatore tenuto al versamento dell’imposta di soggiorno, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art.180, comma 3, del decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell’imposta di soggiorno (ex multis, sent. n. 325/2021). Così anche la posizione consolidata delle Sezioni d’appello di questa Corte (cfr. Sez. II centr. app., sent. n. 34/2024).

Tutti gli importi richiesti, in assenza del deposito delle prescritte dichiarazioni trimestrali, sono stati accertati dal Comune mediante i dati che il gestore aveva trasmesso al Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 109, comma 3 del R.D. n. 773/1931 (recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come consentito dall’art 13-quater, comma 2 del decreto legge 30/4/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/6/2019, n. 58.

La società e il legale rappresentante sono responsabili in solido del danno cagionato al Comune  per l’omesso riversamento di importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno e non riversati. Tra la persona giuridica e il suo legale rappresentante ricorrerebbe un regime di solidarietà passiva quanto all’obbligo risarcitorio a titolo di responsabilità amministrativa verso l’erario, in forza del rapporto di immedesimazione organica.

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