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Corte dei conti sez. giurisdizionale Piemonte n. 198/2024. Crediti inesigibili. La prescrizione non basta per valutare la responsabilità del mancato incasso

Il riaccertamento straordinario dei residui è un’operazione meramente contabile legata all’armonizzazione dei bilanci, per la messa in sicurezza dei conti, senza che offra alcuna informazione circa i comportamenti sottesi alla gestione dei crediti.

Il riaccertamento straordinario dei residui è un’operazione meramente contabile legata all’armonizzazione dei bilanci, per la messa in sicurezza dei conti, senza che offra alcuna informazione circa i comportamenti sottesi alla gestione dei crediti.

La sentenza in commento della sezione regionale della Corte dei Conti rigetta le motivazioni della Procura poste a fondamento dell’accusa di danno in capi ai dirigenti dell’Agenzia Territoriale per la Casa di supposta incuria nella riscossione dei canoni di edilizia popolare e fa comprendere come non sia l’evento della prescrizione a far insorgere delle responsabilità, bensì le azioni compiute nel periodo utile ai fini della riscossione. Di seguito alcuni passaggi di inetresse.

I crediti per canoni locatizi si prescrivono in 5 anni ma, a differenza, ad esempio, di quelli relativi ai rapporti di lavoro in difetto di stabilità, la prescrizione non risulta sospesa nel corso del rapporto locatizio. Affermare, quindi, che il credito da locazione si prescrive in 5 anni dalla cessazione del contratto non ha alcun fondamento giuridico ed ha, invero, come unica conseguenza, lo spostamento temporale in avanti, anche di molti anni, dell’esordio della prescrizione dell’azione di danno erariale. Invero, la prescrizione dei crediti dell’ATC maturava e matura mese per mese, senza possibilità di generalizzare: la Procura avrebbe dovuto, pur essendo il Collegio consapevole della complessità delle operazioni istruttorie necessarie, esaminare le singole posizioni morose per individuare i periodi di riferimento. Non avervi provveduto costituisce, ancora una volta, un’inammissibile semplificazione e un’ingiustificabile generalizzazione dell’azione erariale tale da ostacolare gravemente la legittima difesa di un convenuto, in palese violazione dei principi del giusto processo secondo cui “la persona accusata” 

L’avvenuta cancellazione dei crediti non è elemento idoneo a configurare neppure un principio di prova della colpa grave ma eventualmente un mero indice sintomatico e, per giunta, del tutto generico, privo, cioè di qualsiasi valutazione in concreto delle diverse fattispecie, con l’effetto inaccettabile di determinare un’inversione della prova a carico dei convenuti. In particolare, che costituisca un principio di prova solo in astratto emerge dalla circostanza che ATC, nel periodo considerato dalla Procura, ha maturato crediti per quasi 2 miliardi di euro, rispetto ai quali la perdita assunta dal requirente rappresenta poco più dell’1%: non è dato sapere se questi numeri, non indagati dalla Procura, siano fisiologici o meno, ma indubbiamente gettano una notevole ombra sul significato probatorio che dovrebbe avere la cancellazione dei crediti (quantomeno, sotto il profilo soggettivo)

La Corte dubita che la sola cancellazione di crediti per mancata tempestiva messa in mora sia prova sufficiente dell’esistenza di una colpa grave: un conto è affermare che il credito non è stato gestito, altro sostenere che tale condotta omissiva sia avvenuta per inescusabile negligenza, da dimostrare. 

Che la delibera di riaccertamento straordinario residui non possa fondare, di per sé, la responsabilità erariale emerge chiaramente considerando che essa ha una funzione meramente contabile, che è quella di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al principio della competenza finanziaria potenziata. Si tratta, invero, di determinare il nuovo fondo pluriennale vincolato da iscrivere negli esercizi contemplati nel bilancio e di determinare il risultato di amministrazione secondo le nuove regole. Il riaccertamento straordinario, pertanto, è un’operazione meramente contabile legata all’armonizzazione dei bilanci, per la messa in sicurezza dei conti, senza che offra alcuna informazione circa i comportamenti sottesi alla gestione dei crediti. Vieppiù quando si parla di oltre 6.000 crediti, la cui cancellazione, in presenza di soggetti svantaggiati e di un Ente che ha una finalità sociale (articolo 1, legge regionale Piemonte 17 febbraio 2010, n.3: “la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali”) potrebbe anche (oggettivamente, non è dato saperlo) rientrare nella fisiologia gestoria

Ora, se è vero che una riscossione non fatta può rappresentare un principio di prova, è però altrettanto vero che la Procura avrebbe dovuto verificare come mai la procedura non era stata svolta, come era strutturata, se c’erano deleghe o meno. 

I documenti esaminati, infatti, oltre a dimostrare l’inattendibilità della quantificazione del danno (vi sono, per esempio, delle morosità insussistenti), smentiscono l’assunto attoreo secondo cui la condotta dei convenuti, ove ritenuta omissiva, sarebbe stata gravemente colposa: per numerosi crediti, infatti, vi è prova certa dell’esistenza di iniziative di monitoraggio e tentativo di recupero, quand’anche infruttuoso. Vi è prova, in altri termini, di effettiva attività gestoria che, per ragioni differenti (morte, irreperibilità, incapienza) non ha avuto esito positivo, per fattori non imputabili ai convenuti.

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