Corte dei conti sez. giurisdizionale Emilia Romagna. Vademecum dei conti giudiziali
La Corte dei conti Emilia-Romagna ha pubblicato un utile vademecum sui conti giudiziali, articolato su argomenti principali utili a comprendere la materia difficile dei conti di gestione e del giudizio di conto.
La Corte dei conti Emilia-Romagna ha pubblicato un utile vademecum sui conti giudiziali, articolato su argomenti principali utili a comprendere la materia difficile dei conti di gestione e del giudizio di conto.
Il punto di partenza è il censimento degli agenti contabili di ciascuna amministrazione, adempimento strumentale alla “presentazione” del conto giudiziale alla propria amministrazione (art. 139 c.g.c.) e al successivo “deposito” del conto giudiziale alla Corte dei conti (art. 140 c.g.c.).
L’art. 138 c.g.c., al primo comma, stabilisce che le amministrazioni comunicano alla Corte dei conti i dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa del conto e pertanto è di fondamentale importanza che ogni variazione che li riguardi, sia con riferimento a ciascun agente che a ciascuna gestione, sia comunicata tempestivamente alla Sezione territorialmente competente della Corte dei conti per l’aggiornamento della banca dati (art. 138, 2° comma).
In applicazione dell’art. 138 comma 4 “i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione”, la Corte dei conti ha reso disponibile per tutte le amministrazioni, sul sito istituzionale www.corteconti.it il “Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali” (SIRECO)
Tutti i conti giudiziali, presentati dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere parificati ed approvati dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti, depositati presso la Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente.
La parifica dei conti delle amministrazioni locali è a cura del Responsabile del servizio finanziario
Il punto 2.4 descrive il ruolo del Responsabile del procedimento, figura espressamente individuata dall’Amministrazione con provvedimento, che ha l’obbligo di svolgere le seguenti attività:
• raccolta dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili all’amministrazione nonché della documentazione richiesta a corredo degli stessi e verifica dell’avvenuta parificazione formale di ciascuna resa di conto giudiziale;
• deposito del conto giudiziale tramite il servizio SIRECO della Corte dei conti, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno (art. 139 comma 2 c.g.c.) e alla nota di sintesi.
Il paragrafo 2.7 è dedicato ai conti compilati d’ufficio in casi di inadempimento dell’agente contabile.
Il paragrafo 4 riguarda il giudizio di conto.

