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Corte dei conti sez giurisdizionale Campania s. 63/2025. Parifica del conto dell’agente contabile

La parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione.

La parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo.

Quindi, il “visto di conformità” sul conto (“parifica”) non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall'agente contabile e tenuti nell'esclusiva disponibilità dello stesso, così esaurendosi in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è corrispondente con le risultanze documentali “esterne” in possesso dell'amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un “controllo incrociato” tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione (v. Corte Conti Sez. giur. Lazio sent. 9.6.2021 n. 511)

Secondo l'orientamento delle Sezioni Riunite in sede consultiva (delib. n. 4/2020/CONS dell'11.9.2020), “Nel giudizio di conto rilievo imprescindibile assume la “previa parificazione” del documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, co. 2, 140, co. 1, e 145, co. 3 del D.lgs. N. 174/2016. Tuttavia, poiché l'opera di riassetto della materia, a causa dei limiti posti dalla legge di delega, è stata circoscritta al solo versante processuale, la parte sostanziale dei conti giudiziali continua a trovare disciplina e definizioni sia nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , sia nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato che restano riferimento essenziale per l'intera materia, non avendo formato oggetto di abrogazione alcuna. Sicché, all'art. 618 del rdn 827/1924 (il “RCGS”) è previsto che “Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso”.

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