Corte dei conti sez. giurisdizionale Campania s. 325 del 20/10/2025. La mancata pubblicazione della delibera TARI genera un danno da condotta omissiva
La comunicazione al MEF della deliberazione sui tributi locali costituisce informazione di routine per i responsabili dei servizi finanziari, che devono provvedere immediatamente e monitorarne l’esito, vista l’importanza dell’adempimento.
La comunicazione al MEF della deliberazione concernente i tributi locali ai fini della pubblicazione ex art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011 è acquisizione di ordinaria conoscenza dei responsabili dei servizi finanziari, i quali hanno l’obbligo d’ufficio di provvedervi senza indugio e comunque di monitorarne l’esito, in considerazione della particolare importanza dell’incombenza.
La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania condanna il responsabile del servizio per la mancata pubblicazione nel sito del MEF del provvedimento del Comune, determinando l’inefficacia delle nuove tariffe Tari di importo maggiore rispetto agli anni precedenti, costringendo l’ente locale a correggere gli importi dei ruoli di nuova emissione e per coloro che avevano già pagato aveva riconosciuto, per il surplus, un credito da compensare con la TARI dell’anno successivo
Ai fini del computo del danno, il Collegio rileva, inoltre, che non possono nemmeno essere prese in considerazione le stime di previsione indicate nel piano tariffario TARI, in quanto lo stesso indica il gettito stimato senza prendere in considerazione eventuali variazioni fisiologiche come, per esempio, l’apertura/cessazione delle utenze e il numero dei componenti dei nuclei familiari. Quindi, essendo la vicenda incentrata su un presunto danno da mancato incasso, la fonte certa da prendere in considerazione è la lista di carico/avviso di liquidazione del 2022 TARI con le tariffe maggiorate poi divenute inapplicabili; ciò ha costretto il Servizio finanziario a correggere gli importi dei successivi avvisi di pagamento in base alle tariffe TARI dell’anno 2020. Ebbene, la determinazione n. …. del …. del servizio finanziario del Comune ha indicato come credito TARI e TEFA, come quantum da compensare a coloro che avevano provveduto al pagamento del tributo in base alle nuove tariffe poi divenute inefficaci, l’importo rispettivamente di € 88.229,00 e 4.704,00 (importo complessivo € 92.933,00), consistente appunto nel danno erariale generato dalla riduzione del gettito in ragione del mancato assolvimento dell’obbligo di comunicare, nei tempi perentori previsti,
Quindi, nel caso in esame, il danno erariale è dipeso dalla omessa comunicazione della deliberazione comunale al MEF. È possibile qualificare la responsabilità oggetto di giudizio come omissiva, in quanto il danno contestato risulta causalmente conseguente alla violazione di una regola di condotta che avrebbe imposto alla convenuta un facere, appunto l’invio nei tempi stabiliti della deliberazione consiliare.

