Corte dei conti sez. giurisdizionale Campania s. 286/2024 . Il tefa dovuto alle province si inquadra nel rapporto di servizio. L’opposizione all’ingiunzione va presentata alla Corte dei conti
Si segnala la sentenza 286/2024 emessa dalla Corte dei Conti (s.g. Campania) relativa all’atto di ingiunzione di pagamento notificata al comune ricorrente che ha sollecitato un accertamento negativo degli obblighi restitutori su di esso gravanti, a titolo di tributo provinciale.
Si segnala la sentenza 286/2024 emessa dalla Corte dei Conti (s.g. Campania) relativa all’atto di ingiunzione di pagamento notificata al comune ricorrente che ha sollecitato un accertamento negativo degli obblighi restitutori su di esso gravanti, a titolo di tributo provinciale.
Il ricorrente Comune ha adito in riassunzione la Corte con le forme del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. d, del Cgc, per opporsi all’ingiunzione di pagamento notificatagli ex art. 2 R.D. n. 639/1910 dalla Provincia di Caserta, a seguito del mancato riversamento della quota TARSU di competenza provinciale per il triennio 2010/2012, oltre interessi, per l’ammontare complessivo di euro 408.862,894
Il Comune lamenta che l’importo richiesto dalla Provincia è maggiore di quanto il Comune deve restituire in quanto può essere pretesa solo la quota provinciale incassata e non quella risultante dal ruolo emesso, dovendosi fare riferimento agli incassi effettivamente realizzati
Il Collegio evidenzia che la quota provinciale TARSU va versata alla Provincia dal Comune o dal concessionario dell’ente locale, ma obbligato passivo resta, per legge, lo stesso tenuto al versamento della TARSU. Ne deriva che tra Comune e Provincia si instaura un rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili, distinto da quello tributario, sebbene al medesimo funzionalizzato, nel cui ambito si configurano obblighi di servizio pubblico (attività di riscossione e di riversamento del denaro) che implicano la disponibilità materiale di denaro pubblico e la gestione dello stesso, intesa come momento di fruizione all’interno di un più ampio procedimento di impiego di risorse economiche per il raggiungimento dei fini pubblici.
Lo speciale procedimento dell’opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del RD 639/2010 configura uno strumento neutro, il cui utilizzo non incardina, di per sé, necessariamente, la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., SSUU, n. 3043/2013 richiamata da Sez. Sicilia n. 170/2020), benché testualmente richiamato dalla norma.
La relativa cognizione, pertanto, “resta devoluta al giudice munito di giurisdizione in relazione alla natura del credito che costituisce l'oggetto dell'ingiunzione e del rapporto dedotto, anche ove si tratti di giudice amministrativo o contabile o comunque speciale e quindi diverso da quello ordinario
Ciò chiarito, il giudice contabile si sofferma sulla fondatezza della pretesa della Provincia ritenendo che l’ingiunzione vada annullata in quanto illegittima e priva di supporto probatorio, tenuto in considerazione, come sopra evidenziato, che l’Amministrazione opposta assume, ai fini del riparto dell’onere della prova, la veste di attore in senso sostanziale, atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all’ingiunto, nei limiti dell’impugnazione formulata dall’opponente, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.
Tanto considerato, la pretesa fatta valere dalla Provincia ha, quindi, ad oggetto non la pretesa tributaria, ma il riversamento cui il Comune, che riscuote le due quote TARSU dai cittadini, è tenuto nei confronti della Provincia in adempimento ad un obbligo di legge.
Non può restare a carico del solo Comune il rischio del mancato incasso della TARSU per l’anno di riferimento dovendo ritenersi che le conseguenze del mancato incasso del tributo debbano gravare su entrambi gli Enti coinvolti nella gestione dei rifiuti
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, e fermo restando, come detto sopra, che la normativa riguarda solo il trasferimento delle somme incassate mentre non prevede alcun obbligo dei comuni di riversare alla Provincia gli importi di sua pertinenza anche se eventualmente non riscossi, la pretesa della Provincia risulta infondata anche sotto tale aspetto.

