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Canone unico 2 min di lettura

Corte dei conti sez controllo Lombardia n. 216/2024. Esenzioni canone occupazione possibili

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ritiene che l’autonomia regolamentare dei comuni possa prevedere esenzioni al canone unico patrimoniale.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ritiene che l’autonomia regolamentare dei comuni possa prevedere esenzioni al canone unico patrimoniale, come stabilito dal comma 821 lettera f della legge 160 del 2019, sempre nel rispetto del vincolo tendenziale della parità di gettito per assicurare in sede di prima applicazione e nel tempo gli equilibri di bilancio.

La Corte cede il passo all’autonomia dei comuni nel canone unico, con vincoli meno stringenti rispetti a quanto fino ad oggi si poteva cogliere da altre pronunce.

Il Comune chiede se: 

  • “l’interpretazione dell’art. 1, commi 816- 817 e 821, della legge n. 160 del 2019, con particolare riferimento ai limiti all’autonomia regolamentare dell’Ente nel riconoscimento di esenzioni all’applicazione del canone unico patrimoniale (come da citato comma 821) possa individuare alcune fattispecie di occupazione suolo pubblico che, possano essere esentate dall’applicazione del canone; 
  • se per rispettare, in caso di ulteriori esenzioni stabilite dall'Ente, il requisito dell’invarianza di gettito, richiesto dal citato comma 817, si debba fare riferimento al gettito derivante dalle entrate accorpate nel canone unico e accertate nell’anno di imposta 2020; 
  • se il requisito dell'invarianza di gettito debba essere garantita anche per gli anni successivi al 2021. 

Secondo la Corte, il vincolo della parità di gettito va inteso nel senso di un'applicazione regolamentare del nuovo sistema del canone unico patrimoniale tale da assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello ottenuto con il sistema precedente (che prevedeva distinti tributi ora accorpati) per non compromettere il principio degli equilibri di bilancio già all’atto di istituzione del canone unico, mantenendo prevedibilmente il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti. 

Sarà compito delle amministrazioni valutare, nell’ambito della propria discrezionalità e secondo canoni di ragionevolezza, le modalità regolamentari adeguate ad assicurare il rispetto di questo fondamentale principio anche negli esercizi successivi alla prima applicazione.

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