Corte dei conti – sez. controllo Emilia Romagna. Parere 36/2024.
La fattispecie sottoposta all’esame della Sezione riguarda la possibilità di sostituire un debito tributario IMU, costituito da una prestazione in denaro, con l’acquisizione di un immobile.
NON E’ POSSIBILE SOSTITUIRE UN DEBITO TRIBUTARIO CON L’ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE. LE FORME DI PARTENARIATO SOCIALE POSSONO RIGUARDARE SOLO VERSAMENTI FUTURI.
La fattispecie sottoposta all’esame della Sezione riguarda la possibilità di sostituire un debito tributario IMU, costituito da una prestazione in denaro, con l’acquisizione di un immobile. Si tratterebbe, quindi, della concreta applicabilità dell’istituto della prestazione in luogo dell’adempimento, c.d. “datio in solutum”, in cui il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore acconsenta.
Il caso sottoposto alla Corte riguarda la possibilità per il Comune, sulla base del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici” che ha fortemente innovato la materia, trattare con una cooperativa (in liquidazione volontaria) proprietaria di un immobile, al fine di utilizzarlo a destinazione scolastica e socioculturale-ricreativa, arrivando a concludere un contratto di compravendita, pur avendo ex ante detta cooperativa un debito ai fini IMU con l’Ente locale e pur essendo gravato il bene da ipoteca, costituita sullo stesso immobile dal Comune medesimo. Ne deriverebbe la possibilità, poiché la cooperativa non dispone della liquidità necessaria per estinguere anticipatamente il debito IMU nei confronti del Comune, di operare una prestazione in luogo di adempimento e cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta in denaro per onorare il debito tributario, con una di natura diversa correlata all’acquisizione dell’immobile da parte dell’Ente locale in sede contrattuale.
La Sezione ritiene, conformemente agli orientamenti affermati dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. questa Sez. controllo, del. n. 60/2017/PAR e Sez. controllo Piemonte, del. n. 35/2020/PAR) che non sia possibile il ricorso da parte dell’Ente, al fine di sostituire un debito tributario IMU con l’acquisizione di un immobile, alla prestazione in luogo di adempimento di cui all’art. 1197 c.c., in quanto prevista dal Legislatore in àmbito tributario non come istituto generale, ma solo per specifiche e determinate ipotesi e non rinvenendosi, altresì, alcuna specifica disposizione in tal senso nella disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) da cui deriva il debito tributario di cui al quesito posto dall’Ente.
Per mera completezza espositiva, la Sezione rammenta, altresì, che in ambito tributario il Legislatore ha introdotto una disposizione di carattere generale prevedendo, con l’art. 8, c.1 della L. 212/2000, che “L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”. Al riguardo, si osserva che l’estinzione per compensazione, pur essendo una modalità di estinzione diversa dall’esatto adempimento della prestazione, è un 17 istituto diverso dalla prestazione in luogo dell’adempimento (c.d. “datio in solutum”) prevista dall’art. 1197 c.c. e che la compensazione “ai sensi dell’art. 1242, c. 1, primo periodo, c.c., quale modo di estinzione dell’obbligazione alternativo all’adempimento, opera tra crediti reciproci omogenei, liquidi ed esigibili, esclusivamente dal momento in cui i rapporti vengono a coesistere” (Sez. controllo Veneto, del. n. 313/2016/PAR).
La Sezione non ignora la possibilità di utilizzo dell’istituto del “baratto amministrativo” in merito alla materia tributaria; tuttavia, devono essere riferiti non già a crediti già esistenti, bensì a profili di intervento da attuarsi in futuro.

