Corte dei conti s. 70/2026. Agenti contabili anche per le riscossioni mediante pos
La Corte dei Conti della Calabria ha chiarito le regole sul rendiconto degli agenti contabili quando i pagamenti avvengono con sistemi elettronici come POS, PagoPA o bonifici.
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Calabria, con la sentenza 70/2026 affronta un tema di particolare attualità per gli enti locali: la corretta resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili in presenza di riscossioni effettuate con strumenti di pagamento dematerializzati, quali POS, conto corrente postale e sistemi telematici (PagoPA).
I conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.
Ne deriva l’improcedibilità dei conti giudiziali che si limitano a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate o con attestazioni di operazioni solo in maniera dematerializzata. Con riferimento ai conti giudiziali rispetto ai quali vi è l’attestazione che non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, presentando un saldo finale pari a zero, si assiste ad una assenza di gestione.
Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA et cetera). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.


