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Corte dei conti Puglia – sezione controllo – parere n.56 del 11/4/2024. La riduzione del canone per le occupazioni ricorrenti si applica solo AI mercati settimanali

Il parere della Corte dei conti riguarda la riduzione prevista dal comma 843 dell'articolo uno della legge 160/2019 che obbliga gli enti a introdurre un abbattimento a favore dei mercati settimanali nella misura dal 30 al 40% del dovuto “

Il parere della Corte dei conti riguarda la riduzione prevista dal comma 843 dell'articolo uno della legge 160/2019 che obbliga gli enti a introdurre un abbattimento a favore dei mercati settimanali nella misura dal 30 al 40% del dovuto “…Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente…”

La Corte dei conti Puglia, con il parere n. 56/2024, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento si esprime sulla portata della disposizione, chiarendo come l’ agevolazione sia applicabile, solo a condizione che il mercato in cui insiste l’occupazione abbia una specifica cadenza settimanale, escludendo così i casi di mercati con cadenza giornaliera, bisettimanale, mensile. Ciò in considerazione dell’utilizzo dell’aggettivo “ricorrente”, per indicare ciò che si manifesta o si ripete periodicamente nel tempo e l’impiego della congiunzione “e” con funzione coordinativa tra le due locuzioni “a carattere ricorrente” e “a cadenza settimanale”.
I due requisiti, carattere ricorrente e cadenza settimanale, devono essere presenti contestualmente.

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