Vai al contenuto

Canone unico 2 min di lettura

Corte dei conti Piemonte. Delibera 80/2024. Canone dovuto sulle occupazioni in esecuzione di opere rientranti nel PNRR

Con delibera 802024, la Corte Conti sezione controllo Piemonte, affronta la questione relativa all’applicazione di Canone Unico Patrimoniale nei confronti dell’Arcidiocesi che invoca l'esenzione dal pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico in merito ad un intervento PNRR per la sicurezza sismica della Chiesa parrocchiale inserito dal Ministero dei beni culturali.

Con delibera 802024, la Corte Conti sezione controllo Piemonte, affronta la questione relativa all’applicazione di Canone Unico Patrimoniale nei confronti dell’Arcidiocesi che invoca l'esenzione dal pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico in merito ad un intervento PNRR per la sicurezza sismica della Chiesa parrocchiale inserito dal Ministero dei beni culturali.

Il Comune ha chiesto alla Corte dei Conti se:

1) possa essere concessa l'esenzione di cui alla L. 160/2019 art. 1 comma 833 lettera a) ricorrendo sia il requisito soggettivo dell’ente religioso sia quello oggettivo della finalità dell’esercizio di culto ammesso dallo Stato ovvero ritenendo l’intervento eseguito per conto dello Stato (Ministero dei beni Culturali) e come tale riconducibile alla realizzazione di opera pubblica;

2) in alternativa all’esenzione possa essere concessa la riduzione del 50% come prevista dal Regolamento comunale”.

La Corte dei Conti, dopo un excursus normativo di istituzione del prelievo, ritiene dovuto il canone unico patrimoniale, per due ragioni di fondo

  • le fattispecie di esenzione previste dalla legge spiegano piena operatività senza limitazione alcuna per occupazioni di suolo pubblico effettuate da Stato (Amministrazioni centrali) ed enti territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni); mentre, per enti religiosi ed enti pubblici non commerciali diversi dalle società (art. 87 comma 1 lett. c d.P.R. n. 917 del 1986), l’ambito applicativo risulta circoscritto alle occupazioni specificamente indicate dal legislatore. 
  • Ciò chiarito, resta da analizzare il non secondario problema delle occupazioni effettuate direttamente da operatori economici cui, a seguito dell’emissione di specifici bandi di gara, siano stati affidati in appalto interventi pubblici per conto dei soggetti beneficiari delle esenzioni medesime. Nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta alcuna esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione"( cfr in senso conforme Cass. Civ. n. 11886/2017; Cass. Civ. n. 28341/2019; Cass Civ. n. 20974/2020). 
Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.