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Corte dei conti o. 14026/2025. IMU dovuta in caso di fallimento. Il regime di sospensione del pagamento è eccezionale

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione conferma il seguente principio di diritto: “la disciplina dell’art. 10 d.lgs. 504/1992, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e poiché tale norma fa espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, non è possibile farne applicazione analogica ovvero “estensiva” all’amministrazione straordinaria anche allorquando abbia finalità liquidatoria”.

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione conferma il seguente principio di diritto: “la disciplina dell’art. 10 d.lgs. 504/1992, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e poiché tale norma fa espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, non è possibile farne applicazione analogica ovvero “estensiva” all’amministrazione straordinaria anche allorquando abbia finalità liquidatoria”.

La questione posta attiene all’accertamento se la disposizione dettata dall’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile ratione temporis) sia applicabile anche alle procedure di amministrazione straordinaria che si svolgono ai sensi del (allora vigente) d.lgs. n. 270 del 1999, quando il programma di liquidazione non preveda la continuità aziendale, in forza dell’articolo 36 che opera un rinvio alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

La soluzione del caso è collegata alla natura della norma ovvero se sia configurabile come norma di agevolazione: affinché una norma possa ascriversi tra quelle agevolatrici non occorre che stabilisca una totale esenzione dal tributo ma appare sufficiente che, come nel caso in esame, detti un regime speciale che esenti il contribuente dal pagamento di interessi e sanzioni o preveda tempi e modi di pagamento differenti da quelli ordinari.

L’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 è connotato, invero, da una chiara funzione agevolativa, prevedendo, per i contribuenti sottoposti a fallimento ovvero a liquidazione coatta amministrativa, un regime più favorevole, in punto di (più elastico) periodo d’imposta del tributo e di esclusione della debenza di sanzioni ed interessi, elemento questo che evidenzia la natura “eccezionale” della norma. D’altra parte, al di là delle indubbie “affinità”, sotto il profilo tecnico liquidatorio, fra procedure, trattasi pur sempre di procedure concorsuali “ontologicamente” diverse e con presupposti, finalità ed effetti non certo sovrapponibili.

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