Corte dei conti Lazio. Delibera n. 15/2025. Esenzioni canone unico. Condizioni
L’ente territoriale può prevedere ulteriori esenzioni del canone unico patrimoniale.
L’ente territoriale può prevedere ulteriori esenzioni del canone unico patrimoniale.
La Sezione non ritiene che sussistano ragioni per discostarsi dall’interpretazione maggioritaria, secondo cui l’Ente territoriale può prevedere ulteriori esenzioni del canone unico patrimoniale, purché nel rispetto dell'invarianza del gettito complessivo e degli equilibri di bilancio, il tutto previamente certificato dai competenti organi di controllo.
La disciplina del canone, di cui all’art. 1, comma 821, è rimessa alla autonomia regolamentare e tributaria di ciascun ente “in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe (art. 1, comma 817). Nell’ambito di tale autonomia, gli enti possono, altresì, prevedere “ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847”. I casi di esenzione sono oggetto di espressa previsione legislativa (comma 833). Il tema è stato oggetto di specifica pronunzia della Sezione Puglia che ha affermato che il comma 817 dell’articolo 1 esprime il principio di invarianza del gettito fiscale con conseguente tassatività dei casi in cui è consentita la sua deroga (Sezione di controllo Puglia n. 93/2023/PAR). La possibilità di prevedere ulteriori esenzioni del canone unico patrimoniale, al di fuori dalle ipotesi tipiche, ma nell’ambito dei precetti di copertura e di equilibrio costituzionali, è stata, invece, riconosciuta dalla Sezione di controllo Liguria della Corte dei conti. (Sezione Liguria n. 162/2024/PAR) motivando i benefici per la collettività e monitorando le minor entrate nel ciclo della programmazione del bilancio.
La necessità che l’Ente, dopo aver valutato i vantaggi della collettività amministrata, ne assicuri la copertura è stata confermata anche dalla Sezione Lombardia. La norma di legge prevede un vincolo finanziario complessivo volto ad evitare di impattare negativamente sugli equilibri di bilancio. Sarà compito delle amministrazioni valutare, nell’ambito della propria discrezionalità e secondo canoni di ragionevolezza, le modalità regolamentari adeguate ad assicurare il rispetto di questo fondamentale principio anche negli esercizi successivi alla prima applicazione” (Sezione Lombardia n. 216/2024/PAR).

