Corte dei conti delib. 40/2026. Limiti alle esenzioni CUP per efficientamento energetico
La Corte dei conti del Piemonte spiega che un Comune può decidere di esentare dal Canone Unico Patrimoniale le occupazioni di suolo pubblico per il cappotto termico, ma solo se la scelta è corretta e non danneggia le entrate dell’ente, altrimenti può scattare responsabilità erariale.
La Corte dei conti del Piemonte affronta il tema della possibilità per un Comune di prevedere, tramite regolamento, l’esenzione dal Canone unico patrimoniale (CUP) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico necessarie alla realizzazione del cappotto termico su edifici privati, chiarendo quando tale scelta è legittima e quando può invece esporre l’ente a rischi di responsabilità erariale.
L’amministrazione avrebbe valutato di rilasciare la concessione per l’occupazione permanente di suolo pubblico di occupazione permanente del suolo pubblico “a titolo gratuito”, motivando la mancata entrata del canone per esigenze di interesse pubblico in quanto il cappotto termico consentirebbe “l’efficientamento energetico dell’edificio con conseguenti riduzioni di consumi ed emissioni” ed incentiverebbe e migliorerebbe “il decoro urbano a seguito dell’intervento di riqualificazione della facciata interessata da tale intervento”.
La Corte parte da un presupposto fondamentale: il canone unico patrimoniale è un’entrata propria dell’ente locale, e come tale rientra pienamente nella materia della contabilità pubblica, con dirette ricadute sugli equilibri di bilancio. Di conseguenza, le scelte regolamentari che introducono riduzioni o esenzioni non sono vietate, ma devono muoversi entro limiti ben precisi fissati dalla legge statale.
In particolare, la legge n. 160/2019 riconosce ai Comuni un’ampia autonomia regolamentare, prevedendo espressamente la possibilità di introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle stabilite direttamente dal legislatore. Questa facoltà, però, non è illimitata: la Corte ribadisce che essa deve essere esercitata nel rispetto del principio di invarianza del gettito complessivo e, soprattutto, degli equilibri di bilancio.
Nel merito della fattispecie, la Corte chiarisce che un’esenzione dal CUP per favorire interventi di efficientamento energetico (come il cappotto termico) non è di per sé illegittima e può essere giustificata da un interesse pubblico concreto e meritevole, quale la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, il miglioramento del decoro urbano, la promozione della riqualificazione edilizia privata con effetti positivi sull’interesse collettivo.
Tuttavia, la Corte ribadisce il rischio di considerare tali esenzioni come “concessioni gratuite” prive di copertura. Il punto centrale della decisione è che l’esenzione deve essere il risultato di una scelta consapevole e sostenibile, non una rinuncia implicita e non governata all’entrata.
Per questo la Corte individua una serie di condizioni imprescindibili affinché l’esenzione non si traduca in una potenziale responsabilità erariale, tenuto conto del limite derivante dal conseguimento del gettito raggiunto con i prelievi precedenti (In tale prospettiva, il principio di invarianza del gettito assume una funzione essenziale che non si traduce in una compressione dell’autonomia regolamentare, bensì in uno strumento di garanzia della sostenibilità finanziaria dell’azione amministrativa, preservando al contempo la possibilità di adattare il prelievo alle specificità del contesto territoriale):
- deve essere motivata da un interesse pubblico oggettivo, non da mere valutazioni di opportunità politica;
- deve essere preceduta da una valutazione dell’impatto finanziario;
- deve essere accompagnata dall’individuazione di misure compensative o, comunque, dall’attestazione che la minore entrata non compromette gli equilibri di bilancio;
- è opportuno che abbia una durata temporalmente predeterminata, evitando esenzioni indefinite e strutturali;
- deve essere inserita in un quadro di programmazione finanziaria, coerente con il bilancio di previsione e il DUP, e soggetta a monitoraggio nel tempo.


