Vai al contenuto

Canone unico 2 min di lettura

Corte dei conti Abruzzo s. 126/2026. Agente contabile: maneggio di denaro pubblico mediante pos

Il “maneggio di denaro pubblico” include anche pagamenti elettronici (POS e bonifici), che rientrano quindi nella gestione dell’agente contabile e devono essere rendicontati nel conto giudiziale.

Il concetto di “maneggio di denaro pubblico” va inteso in senso ampio e comprende anche le riscossioni effettuate tramite strumenti elettronici, come POS o bonifici. Di conseguenza, anche queste entrate rientrano pienamente nella gestione dell’agente contabile e devono essere correttamente rappresentate nel conto giudiziale. 

La sentenza n. 126/2026 della Corte dei conti Abruzzo affronta il tema della resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili in presenza di pagamenti elettronici (POS).

Nel caso esaminato, l’agente contabile del Comune aveva presentato il conto relativo al 2021 utilizzando un modello non conforme e, soprattutto, indicando nella colonna dei “versamenti in tesoreria” anche gli incassi effettuati tramite POS, senza distinguere tra somme riscosse e somme effettivamente riversate all’ente.

La difesa dell’agente era fondata sull’idea che i pagamenti elettronici non costituiscano vero e proprio “maneggio di denaro”, in quanto le somme non transitano materialmente nelle mani del contabile, ma vengono accreditate direttamente in tesoreria. Da questo presupposto faceva discendere che le eventuali irregolarità fossero solo formali e prive di effetti sulla responsabilità contabile. 

La Corte, però, non accoglie questa impostazione e chiarisce un principio molto importante: il concetto di “maneggio di denaro pubblico” va inteso in senso ampio e comprende anche le riscossioni effettuate tramite strumenti elettronici, come POS o bonifici. Di conseguenza, anche queste entrate rientrano pienamente nella gestione dell’agente contabile e devono essere correttamente rappresentate nel conto giudiziale. 

Proprio per questo, la Corte ribadisce che il conto deve essere redatto secondo il modello previsto (Mod. 21) e deve evidenziare in modo chiaro e distinto due elementi fondamentali:

  • il carico, cioè le somme riscosse;
  • lo scarico, cioè i versamenti effettuati in tesoreria.

Nel caso concreto, tale verifica era impossibile: gli incassi POS erano stati impropriamente indicati come “versamenti”, con la conseguenza che il conto non documentava il reale trasferimento delle somme all’ente. Non si trattava quindi di un errore meramente formale, ma di una carenza strutturale, che incideva su un elemento essenziale del conto. 

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.