Corte d’appello di Venezia s. 84/2026. Canone di occupazione servizi di rete dovuto dal gestore del servizio idrico
La Corte d’Appello di Venezia conferma: i gestori del servizio idrico devono pagare il canone per l’uso del sottosuolo (COSAP).
Nuova conferma dalla Corte d’Appello di Venezia sul pagamento dovuto dai gestori del servizio idrico per il canone del sottosuolo.
La vicenda coinvolge una società in house che gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) nell’area del Polesine e il Comune socio, che le ha chiesto il pagamento del COSAP 2020 a titolo di servizio di rete del sottosuolo.
La società contesta l’accertamento davanti al Tribunale di Rovigo, sostenendo che il canone non era dovuto grazie a due diverse motivi:
- Esenzione soggettiva in quanto occupazioni realizzate da enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, loro consorzi, enti religiosi ecc.) per finalità pubbliche.
La società affermava di essere “immedesimata” nei Comuni soci, essendo società in house. - Esenzione oggettiva in quanto occupazione realizzata mediante impianti destinati a un servizio pubblico, con devoluzione gratuita degli impianti al Comune alla fine della concessione.
Il giudice d’Appello respinge le argomentazioni ritenendo che la società in house resta comunque un soggetto distinto dal Comune. La giurisprudenza di Cassazione, richiamata dalla Corte, conferma che l’in house non coincide con l’ente pubblico e quindi non può beneficiare dell’esenzione riservata ai Comuni o agli enti pubblici. Anche l’invocata esenzione oggettiva è condizionata al fatto che
• gli impianti siano realizzati dal gestore durante la concessione;
• alla fine, siano devoluti gratuitamente al Comune
Invece, nel caso di specie
- gli impianti base erano già di proprietà dei Comuni e solo concessi in uso;
- la società non ha provato quali impianti nuovi abbia effettivamente realizzato;
- la convenzione prevede che, a fine rapporto, il gestore subentrante debba pagare al gestore uscente una indennità per gli impianti realizzati. L’indennità esclude la gratuità, che invece è un requisito imprescindibile per l’esenzione.
Va escluso, dunque, che l’esenzione operi qualora i beni utilizzati per lo svolgimento del servizio siano già di proprietà dell’ente pubblico (nel caso di specie il comune) e vengano semplicemente concessi in uso e poi restituiti al termine della concessione, perché il presupposto dell’esenzione è che la società concessionaria effettui l’occupazione con impianti adibiti al servizio pubblico di sua realizzazione, che, poi, al termine, vengono devoluti gratuitamente al Comune.
Quindi, nel caso in cui il concessionario si limiti a restituire al CP_3 CP_3 beni già di proprietà dell'ente pubblico territoriale (oggetto solo di attività di manutenzione nel corso del rapporto) l’esenzione non opera (in tal senso Cass.sez. trib. nr.16866 del 23.6.2025; sez. I, n. 25986 del 03/10/2024) così come non giustifica l’esenzione il fatto che su tali impianti si stata svolta manutenzione, circostanza che non rileva ai fini dell’esenzione.
Né supporta diversa interpretazione il richiamo all’art. 153 d.lgs. 152/2006, che prevede che le infrastrutture idriche di proprietà pubblica siano affidate “in concessione d’uso gratuita” al gestore del servizio idrico integrato, che si riferisce alle infrastrutture di cui all’art. 143 e non all’occupazione delle superfici demaniali, per le quali è prevista l’applicazione del canone ai sensi della L. 160/2019 (la stessa Cassazione, nella sentenza a SU nr.31752 del 5.12.2019, pur relativa a diversa fattispecie, ha sottolineato che un conto sono le infrastrutture di cui all’art. 143 TU Ambiente, altro sono le superfici demaniali occupate da tali infrastrutture cui non può estendersi la gratuità dell’uso delle infrastrutture).
Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che "il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici", cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare eccezionale che ne trae il singolo (…) Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce, pertanto, il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici … essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni” (Cass. sez. I, n. 10432 19/04/2023).


