Vai al contenuto

Canone unico 3 min di lettura

CORTE D’APPELLO DI MILANO. Sentenza 2191 del 17/7/2025. COSAP PRESCRIZIONE DECENNALE

Il Cosap non è “un tributo locale”, ma un è “canone”, cioè un corrispettivo (reale o presunto, nel caso di occupazione abusiva) dovuto all’Amministrazione per l’utilizzo speciale o esclusivo di un bene pubblico.

Il Cosap non è “un tributo locale”, ma un è “canone”, cioè un corrispettivo (reale o presunto, nel caso di occupazione abusiva) dovuto all’Amministrazione per l’utilizzo speciale o esclusivo di un bene pubblico, tanto che è devoluta al Giudice Ordinario e non al Giudice tributario la decisione delle relative controversie – (ex multis, SS.UU. Civili, ordinanza n. 34495 del 26 dicembre 2024, in base alle quali “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa”).

Il termine di prescrizione del Cosap è, dunque, quello ordinario decennale.

La Corte di Appello di Milano respinge le argomentazioni sulla prescrizione quinquennale come fatto estintivo dell’obbligazione di pagamento. 

Di interesse la parte relativa alla motivazione dell’ingiunzione fiscale con riferimento alle entrate patrimoniali. L’ingiunzione fiscale, al pari di ogni atto amministrativo, deve essere adeguatamente motivata, dovendo indicare, oltre che l’ammontare della somma chiesta in pagamento, anche la causale e gli elementi che consentano al destinatario di verificare la correttezza del credito, sia nell’an che nel quantum.

Il rispetto di tale principio appare ancor più rilevante laddove – come nel caso in decisione – la determinazione del credito, da parte della Pubblica Amministrazione, presupponga la selezione di specifici parametri e criteri di calcolo – (previsti dal “Regolamento comunale”, oltre che dal “tariffario” e dal “viario” in vigore al momento di redazione dell’atto) - e di cui la stessa Amministrazione è tenuta a dare atto (anche solo per relationem) con l’ingiunzione fiscale.

Secondo ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione e dalla quale non vi è motivo di discostarsi:

a) l’opposizione all’ingiunzione fiscale, ex art. 3 R.D. 639/1910, non ha ad oggetto i soli vizi formali dell’atto amministrativo, ma si estende alla cognizione del rapporto obbligatorio sottostante;

b) di conseguenza, nel giudizio di opposizione, la Pubblica Amministrazione assume la posizione sostanziale di “attore” ed è gravata dall’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito, spettando, invece, all’opponente (quale “convenuto in senso sostanziale”) dare prova degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione (art. 2697 c.c.);

c) invero, si afferma che – ai fini del riparto dell’onere della prova –“Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto - accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie”– (Cass. Civ., III, ordinanza n. 9381 dell’8 aprile 2021).

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.