Corte d’appello di Milano – sentenza 1360 del 13/5/2025. Indennità dovuta per abuso di suolo pubblico eccedente il titolo rilasciato
Nella sentenza 1360/2025, la Corte d’Appello di Milano analizza l’applicazione dell’indennità per abuso del canone di occupazione.
L’indennità dovuta al Comune, calcolata in relazione ai metri quadri occupati senza autorizzazione, rimane, infatti, distinta dal canone versato per l’occupazione legittima, sicchè, ai fini della determinazione, non sarebbe corretto tener conto di quanto già versato per l’occupazione lecita di (altra) parte dello spazio.
Nella sentenza 1360/2025, la Corte d’Appello di Milano analizza l’applicazione dell’indennità per abuso del canone di occupazione (che ha un funzionamento analogo all’attuale cup), segnalando che l’indennità prevista ai sensi dell’art. 20 lett. a) Regolamento Cosap è dovuta per l’occupazione non autorizzata, anche da chi sia titolare di una concessione per occupazione di suolo pubblico, ove in concreto venga occupata una porzione eccedente quella autorizzata.
Il titolare di una concessione per occupazione di suolo pubblico che occupi un’area superiore a quella per la quale ha ricevuto la concessione, è tenuto, infatti, a versare ai sensi della lett. a) cit., un’indennità “pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata, maggiorata del 30%” (oltre alle sanzioni previste dalle lettere b) e c) dello stesso art. 20).
L’indennità prevista dalla lett. a) cit. è parametrata, con una maggiorazione, al canone che in astratto sarebbe dovuto per un’occupazione legittima della stessa porzione, senza interferenze con il canone in concreto dovuto per l’occupazione legittima di altra porzione.
Risulta, pertanto, non condivisibile il rilievo del Tribunale contenuto nella sentenza appellata, secondo cui, essendo l’indennità di cui alla lett. a) distinta dalle sanzioni previste dalla lett. b) e dalla lett. c), si dovrebbe “tenere conto di quanto già versato dall’opponente per l’occupazione lecita di parte dello spazio, onde evitare di imputare al medesimo soggetto più importi per il medesimo fatto”.

