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Canone unico 3 min di lettura

Corte d’appello di Genova - sentenza 344 del 30/3/2026 valenza del verbale di accertamento e prova fotografica AI fini del canone

La Corte d’Appello di Genova ha stabilito che è valido il provvedimento con cui una società incaricata dal Comune può richiedere il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l’uso abusivo di suolo pubblico.

Con la sentenza n. 344/2026 la Corte d’Appello di Genova riconosce la legittimità dell’accertamento esecutivo del Canone Unico Patrimoniale (CUP) emesso da una società concessionaria per conto del Comune, in relazione a una occupazione abusiva di suolo pubblico.

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dalla società privata contro un avviso di accertamento esecutivo CUP, con cui erano state richieste indennità e sanzioni per un’occupazione protrattasi oltre il periodo autorizzato. Il Tribunale di Genova aveva accolto l’opposizione, ritenendo insussistente la pretesa comunale; la concessionaria ha quindi proposto appello.

La Corte affronta preliminarmente la questione del rito e della tempestività dell’impugnazione, respingendo l’eccezione di inammissibilità e chiarendo che le controversie relative alle sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico rientrano nel rito ordinario di cognizione, con applicazione della sospensione feriale dei termini.

Nel merito, la Corte riconosce che il concessionario è legittimato ad accertare e riscuotere il CUP, in base all’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e al regolamento comunale. In merito alla scheda di rilevazione redatta da un semplice dipendente della concessionaria, indubbiamente non ha valore di atto pubblico né fede privilegiata, ma costituisce un indizio liberamente valutabile dal giudice, ritenuto pienamente utilizzabile se corroborato da altri elementi probatori. Nel caso di specie, la Corte attribuisce decisivo rilievo alla documentazione fotografica, non validamente disconosciuta dalla parte opponente, e alle stesse ammissioni della società, dalle quali emergeva che l’occupazione del suolo pubblico si era protratta ben oltre la scadenza dell’autorizzazione rilasciata dal Comune. Da tali elementi la Corte ricava, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la prova dell’occupazione abusiva per il periodo contestato.

( Pertanto, non essendo stata compiutamente disconosciuta la documentazione fotografica non ne è preclusa la valutazione della valenza probatoria: nel caso di specie, le fotografie raffigurano un ponteggio ed una mantovana e ritraggono il cartello di durata dei lavori, nel quale sono indicati quale impresa appaltatrice; il giorno 28.12.2021 come data di inizio lavori ; il numero di 220 giorni complessivi di durata degli stessi: con la conseguenza che la data di fine lavori viene a coincidere con il giorno 5.08.2022.)

(Secondo il costante orientamento della Suprema Corte nella materia in esame “la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità” (Cass. Sez. 2, 23/04/2018, n. 9977). Inoltre “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Sez. 3, 29/04/2022, n. 13519).

La Corte esclude inoltre la violazione dell’art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ritenendo che l’avviso di accertamento contenesse correttamente l’indicazione del valore di titolo esecutivo e del soggetto incaricato della riscossione coattiva. Respinge inoltre la richiesta di riduzione dell’indennità e della sanzione, non previste dalla norma di legge.

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