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Contenzioso. CGT ii grado Lombardia 2527/2023. Spese dovute anche in caso di cessata materia del contendere

L’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, non comporta anche la compensazione delle spese di giudizio.

L’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, non comporta anche la compensazione delle spese di giudizio.

La sentenza della CGT Lombardia evidenzia come non sia un effetto automatico beneficiare dell’estinzione delle spese di giudizio per aver annullato in autotutela un avviso di accertamento.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l'art. 46 comma 3 d.lgs. 546/92, laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge: "la previsione della compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere... si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore; privilegio tanto più intrinsecamente irragionevole, in quanto riferito all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato". In forza di detto provvedimento è venuto a cadere l'automatismo tra definizione della lite e compensazione delle spese nel caso dell'autotutela operata dall'Amministrazione Finanziaria, venendo affidato all'organo giudicante ogni valutazione in punto di spese del giudizio.

Nel caso di specie, la CGT ravvisa un tardivo esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'Ufficio, il quale non ha annullato l'atto impositivo al momento dell'accertamento con adesione e neppure una volta notificatogli il ricorso avverso l'avviso di accertamento, ma vi ha proceduto soltanto una volta che la parte ha iscritto a ruolo il ricorso. Condotta che ha comportato per la parte contribuente un aggravio di costi ricollegato alle attività richieste al difensore.

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