Consiglio giustizia amministrativa Sicilia – sez giurisdizionale sentenza 338 del 23/4/2025. Regolamento per il contrasto all’evasione. Sospensione solo in caso di omissioni accertate.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia dichiara illegittime alcune disposizioni del regolamento relativo al contrasto dell’evasione fiscale che i comuni possono adottare ai sensi dell’articolo 15 ter del DL 134/2019, giungendo a una lettura di tutela dell’attività commerciale.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia dichiara illegittime alcune disposizioni del regolamento relativo al contrasto dell’evasione fiscale che i comuni possono adottare ai sensi dell’articolo 15 ter del DL 134/2019, giungendo a una lettura di tutela dell’attività commerciale.
La norma di riferimento è l’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, per come convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti».
L’art. 5 del citato regolamento, rubricato “Modalità di verifica delle attività autorizzate”, prevede che «In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, il Suap provvederà a inviare all’ufficio Tributi, l’elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni e SCIA attive e dei quali è necessaria verificare la posizione di regolarità tributaria» (comma 1), l’ufficio Tributi procederà alla verifica dello stato di regolarità tributaria del contribuente, inviando all’ufficio richiedente del SUAP l’elenco dei soggetti morosi (comma 2), all’esito della quale sarà avviato il procedimento finalizzato alla sospensione/revoca delle attività di cui alle licenze/autorizzazioni/concessioni e S.C.I.A. secondo le scansioni procedimentali e temporali previste nei successivi commi 3 e 4.
La norma citata, si limita, testualmente, al richiamo di una semplice irregolarità del pagamento dei tributi locali lasciando, almeno apparentemente, agli enti locali ampia discrezionalità nel definire, con l’adozione di un proprio regolamento, detta “irregolarità tributaria”, sia in merito all’entità del tributo, sia alla gravità dell’inadempimento, sia soprattutto in ordine al relativo accertamento.
Tale disposizione, se interpretata secondo una mera lettura letterale, proprio per il suo contenuto aperto, potrebbe essere causa di discriminazione tra i contribuenti che risulterebbero differenziati fra loro per via dei diversi regolamenti adottati dai comuni
La norma, così strutturata, si risolve in un diniego di tutela – rispetto alla pretesa tributaria, che costituisce il presupposto per l’attivazione del qui controverso strumento di coazione indiretta – sostanzialmente assoluto: giacché nessuna impresa, sotto la minaccia di essere altrimenti deprivata della possibilità di continuare a svolgere la propria attività per effetto dei provvedimenti comunali di revoca di ogni necessaria autorizzazione o abilitazione alla prosecuzione del lavoro, potrebbe mai far valere nelle sedi competenti i propri diritti (di contestazione circa l’an et quantum della propria posizione debitoria), trovandosi piuttosto sempre costretta a soggiacere integralmente alla pretesa di pagamento dell’ente pubblico, pur di non essere espulsa con effetto immediato dal mercato.
L’articolo 15-ter d.l. n. 34/19 non può che essere interpretato nel senso che esso consente agli enti locali di subordinare i titoli abilitativi alla verifica di regolarità dei tributi locali unicamente con riguardo a quelli definitivamente accertati: ossia riconducendo la relativa formulazione – laddove introduce come elemento costitutivo della propria fattispecie la “regolarità del pagamento dei tributi locali” – al concetto, così come già presente nel comma 4 del previgente e succitato art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento”, nella specie, “dei tributi locali”.
Nonché con la duplice avvertenza che, necessariamente:
1) “Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione” (così com’è stabilito dal secondo periodo di detto comma 4);
2) “Costituiscono gravi violazioni … quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva” (così il terzo periodo dello stesso comma 4) e cioè – per riferire tale formulazione al diverso ambito del nostro succitato art. 15- ter – le violazioni di entità non inferiore a quella che, se si fosse verificata “in materia contributiva e previdenziale”, sarebbe risultata ostativa al rilascio del c.d. D.U.R.C..
Merita infine rilevarsi che, nel cit. art. 15-ter, la locuzione “che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali” non può essere intesa: nel fare riferimento ai tre diversi momenti in cui avviene “il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio” dell’autorizzazione commerciale, la norma va correttamente riferita (unicamente) al momento in cui la licenza di commercio è rilasciata con provvedimento espresso; ovvero è rinnovata all’atto della sua scadenza (per decorrenza del precedente termine); ovvero infine – solo laddove si tratti di “segnalazioni certificate di inizio attività”, poiché immediatamente efficaci già nelle more dei dovuti accertamenti dell’ufficio – nel momento in cui, in esito a tali accertamenti, dev’essere consentita ovvero invece inibita (ex art. 19 l. n. 241/1990) la “permanenza in esercizio” dell’attività stessa.

