Consiglio di Stato s. 91/2024 TARI. Non sono ammesse sotto-categorie per ragioni meramente amministrative
Il caso trattato dal Consiglio di Stato riguarda la possibilità per il comune di prevedere all’interno della tipologia prevista per le attività industriali del DPR 258/99 Tari, una sotto sottoclasse (denominata come 14a) per le «attività industriali soggette ad autorizzazione ambientale», consentendo un incremento del coefficiente.
Il caso trattato dal Consiglio di Stato riguarda la possibilità per il comune di prevedere all’interno della tipologia prevista per le attività industriali del DPR 258/99 Tari, una sotto sottoclasse (denominata come 14a) per le «attività industriali soggette ad autorizzazione ambientale», consentendo un incremento del coefficiente.
Secondo il giudice amministrativo, la ragione sottesa alla previsione di una sottocategoria ad hoc per le attività produttive soggette ad AIA non solo non appare adeguatamente motivata, ma si pone in contrasto con i richiamati canoni di proporzionalità e adeguatezza, non emergendo quali siano le ragioni che dovrebbero giustificare una diversa (e più gravosa)imposizione tributaria in materia di rifiuti solidi urbani per le attività industriali che si connotano unicamente per il possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, trattandosi della medesima tipologia di rifiuti urbani prodotti anche dalle altre attività produttive (seppur sprovviste di autorizzazione integrata ambientale).

