Consiglio di Stato s. 8190/2025. L’occupazione di suolo pubblico necessita di apposito titolo concessorio
Non basta la presentazione dell’istanza per occupare legittimamente il suolo pubblico.
Non basta la presentazione dell’istanza per occupare legittimamente il suolo pubblico. L’inerzia degli uffici comunali nell’adottare il provvedimento di concessione o di diniego, non costituisce titolo ne rende legittima l’occupazione comunque realizzata in una situazione di silenzio e di inerzia da parte della Pubblica Amministrazione.
“L’occupazione di suolo pubblico richiede invero un provvedimento di concessione rilasciato dal Comune competente, provvedimento che non può essere sostituito dal silenzio-assenso ex art. 20 l. 241 del 1990 considerato che “il procedimento concessorio presuppone l’esercizio di una potestà discrezionale anzitutto sull’an, che esclude in radice l’applicabilità del regime del silenzio-assenso” (CGA, 4 novembre 2021, n. 990 e 988; Cons. Stato, V, 6 novembre 2019, n. 7564; cfr. anche Id., 9 maggio 2017, n. 2109; nonché CGA, 9 ottobre 2019, n. 887, che dà rilievo all’impatto di siffatti procedimenti sul patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente).”
Ne consegue che procedimenti semplificati come la SCIA non trovano spazio nell’ambito delle occupazioni di suolo pubblico regolate dall’articolo 20 del Codice della Strada e nell’ambito dei mezzi pubblicitari disciplinati all’articolo 23 del Codice della Strada.


