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TARI accertamento e riscossione 1 min di lettura

Consiglio di Stato s. 7614/2025. Legittima l’applicazione delle tariffe TARI alberghiere all’agriturismo

Legittima la delibera comunale che, ai fini della Tari, equipara l’attività agrituristica a quella alberghiera.

Legittima la delibera comunale che, ai fini della Tari, equipara l’attività agrituristica a quella alberghiera. Il comune ricorre per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale relativa all’approvazione del regolamento per l’applicazione della TARI, nei limiti in cui equipara l’attività di agriturismo all’attività alberghiera.

Il collegio ribadisce che l’ assimilazione o la distinzione tra le categorie di attività assoggettate al tributo in materia di rifiuti urbani, come, nel caso di specie, tra attività di agriturismo e attività alberghiera, non può essere fondata sulle differenze di disciplina normativa cui le diverse attività sono assoggettate dall’ordinamento generale o sulla diversa natura giuridica dei soggetti che esercitano dette attività, come erroneamente ritenuto dalla sentenza appellata, ma va unicamente basata sulla capacità di produrre rifiuti.

Né rileva, sul piano della disciplina generale della tassa, il fatto che l’agriturismo sia connesso all’attività agricola, svolta in maniera prevalente dal ricorrente in primo grado: il problema si risolve sul piano applicativo del tributo, separando le superfici (aree scoperte o locali) sulle quali sono esercitate le due attività (agricola e agrituristica), alle quali saranno applicate le differenti tariffe sulla base delle diverse categorie del regolamento comunale alle quali ciascuna è riconducibile (tenuto conto che anche l’attività agricola, se rientra nei limiti territoriali di applicazione della tassa comunale, e se produce rifiuti urbani, è anch’essa assoggettata al tributo comunale, salvo norme speciali di agevolazione o esenzione, anche di fonte regolamentare: cfr. art. 1, comma 659, della legge n. 147 del 2013).

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