Consiglio di Stato s. 5632/2024. Legittimità del canone unico, potestà ampia degli enti e organo competente
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5632/2024 conferma le conclusioni del Tar Brescia relative alle contestazioni mosse sul canone unico patrimoniale, comprendente anche quella relativa alla natura giuridica
DEGLI ENTI E ORGANO COMPETENTE
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5632/2024 conferma le conclusioni del Tar Brescia relative alle contestazioni mosse sul canone unico patrimoniale, comprendente anche quella relativa alla natura giuridica. L’appellante ha, infatti, riproposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 817, 826 e 827, L. n. 160/2019, per contrasto con l’art. 23 della Costituzione. Nella sentenza di primo grado, il Tar individua nel “paesaggio urbano”, il bene immateriale la cui fruizione configurerebbe un rapporto sinallagmatico, rendendo dovuto il pagamento di un corrispettivo da chi viene autorizzato a farne un particolare uso.
Il Collegio ritiene che, quand’anche si dovesse propendere perla natura tributaria del ‘canone unico’, in linea di continuità con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale per il CIMP, non emergerebbero comunque, allo stato, elementi per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 817, 826 e 827, L. n. 160/2019, per contrasto con l’art. 23 della Costituzione. Infatti, non è violato il vincolo della determinatezza della disposizione tributaria (art. 23 Cost.), anche perché la riserva di legge ex art. 23 Cost. è solo relativa e il legislatore può riservare in modo legittimo ai comuni ambiti di integrazione del precetto tributario. La normativa in esame impone ai comuni, alle province e alle città metropolitane di disciplinare il canone in parola in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica del valore della tariffa-base indicata dal Legislatore statale all'interno del comma 826 dell'art. 1 della L. n. 160del 2019. Il gettito derivante dal CUP comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817). In particolare, il limite dell’invarianza finanziaria deve essere rapportato all’intero cumulo dei canoni e/o tributi sostituiti dal CUP e anche all’intero gettito rappresentato da tutte le esposizioni pubblicitarie effettuate nel comune, sia su suolo pubblico, che su suolo privato, con mezzi di proprietà dell’amministrazione ovvero con mezzi pubblicitari di proprietà delle singole società.
Il legislatore ha, quindi, delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l'invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l'ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza, tuttavia, poter superare la soglia predefinita del gettito.
Non è illegittimo né irragionevole ancorare il canone unico e la relativa determinazione delle tariffe, oltre che alla superficie dell’impianto pubblicitario (art. 25, comma 1, del regolamento), secondo quanto prescritto dal comma 825 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, a elementi e coefficienti di maggiorazione (nella specie, quelli individuati negli artt. 25, comma 3, 26, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli artt. 27, 28, 29 e 30 del regolamento): si tratta, infatti, di un’entrata correlata a caratteristiche di beni a livello locale, che quindi possono ben essere diversi da ente a ente. Deve, al riguardo, anche condividersi il ragionamento del primo giudice secondo cui il paesaggio urbano ha tutte le caratteristiche di un bene pubblico e, di conseguenza, anche la previsione di tariffe diversificate (art. 26 e ss reg.) è riconducibile alla diversa tipologia di impatto che gli impianti hanno sul paesaggio stesso.
Di rilievo anche la parte relative al provvedimento di approvazione delle tariffe del canone unico che, per il primo anno di istituzione ha natura sostanzialmente normativa e risulta pertanto legittima la competenza del Consiglio comunale. Ad ogni modo, l’esigenza di classificare le singole disposizioni si pone solo una volta istituito il canone, quando occorre individuare il soggetto, tra Consiglio comunale e Giunta, competente all’approvazione della disciplina di dettaglio che definisce il flusso delle entrate.

