Consiglio di Stato s. 5011/2026. TARI. Limiti del metodo normalizzato
TARI: il Consiglio di Stato stabilisce che la quota variabile deve basarsi sulla misurazione puntuale dei rifiuti; il metodo presuntivo richiede adeguata motivazione e verifica dell’equità
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5011 del 23 giugno 2026, afferma che la misurazione puntuale dei rifiuti costituisce il criterio ordinario per la determinazione della quota variabile della TARI; l'adozione del metodo presuntivo richiede una specifica motivazione e una verifica della sua equità, soprattutto quando produce risultati significativamente divergenti dalla produzione effettiva di rifiuti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che proprio la notevole distanza tra i quantitativi presunti e quelli effettivi evidenziati dalla perizia imponesse al Comune una motivazione più approfondita sulla scelta del metodo presuntivo e sulla sua effettiva equità nel caso delle autorimesse. Il metodo presuntivo non può essere dato per scontato, occorre una specifica istruttoria e occorre motivare perché il risultato ottenuto sia coerente con il principio di proporzionalità e con il principio "chi inquina paga”.
L'appello del Comune di Venezia è stato respinto e confermato l'annullamento della delibera TARI relativa al 2022 nella parte contestata da una società di gestione dei parcheggi, che aveva presentato apposita perizia per dimostrare la scarsa produzione di rifiuti.
La società aveva impugnato le tariffe TARI applicate dal Comune sostenendo che:
- il Comune aveva determinato la quota variabile della tariffa con un criterio presuntivo, stimando una produzione di rifiuti pari a 4,9 kg/mq annui;
- la produzione effettiva risultava invece molto inferiore (circa 0,3 kg/mq annui secondo la perizia di parte);
- mancava una reale istruttoria e una motivazione che giustificassero il ricorso al metodo presuntivo.
Secondo l'amministrazione, la perizia prodotta dal contribuente, che dimostrava una produzione effettiva di rifiuti molto inferiore rispetto a quella stimata dal Comune, non era decisiva ai fini della controversia. Il Comune sosteneva infatti che la TARI applicata non fosse costruita sulla produzione reale dei rifiuti della singola utenza, ma sulla potenziale capacità di produzione attribuita alla categoria economica di appartenenza. Pertanto, non assumeva particolare rilevanza il fatto che quel parcheggio producesse concretamente soltanto 0,3 kg/mq di rifiuti all'anno anziché i 4,9 kg/mq presunti. Ciò perché il metodo tariffario utilizzato dal DPR 158/1999 opera attraverso coefficienti standardizzati applicati a tutte le attività appartenenti alla medesima categoria tariffaria e non richiede di verificare la produzione effettiva di ogni singola utenza. Il Comune evidenziava inoltre che i dati contenuti nella perizia privata non potevano nemmeno essere utilizzati per rideterminare la tariffa, poiché il sistema tariffario deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti e si basa sui criteri definiti nel Piano Economico Finanziario validato secondo la regolazione ARERA. Prendere in considerazione la produzione reale di una singola impresa avrebbe significato derogare alle regole generali applicate a tutti gli utenti della stessa categoria; se un singolo soggetto produce meno rifiuti rispetto alla media presunta della categoria, ciò non autorizza il Comune a disapplicare quel coefficiente solo nei suoi confronti, perché il sistema è costruito proprio su valori medi e standardizzati validi per l'intera categoria di utenze.
In conclusione, alla luce del quadro normativo vigente deve ritenersi che –come sostenuto dal ricorrente in primo grado ed accolto dal TAR – il metodo “normalizzato” (o prioritario) di cui parla l’appellante è in realtà proprio quello fondato sulla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, perseguendo il legislatore l’obiettivo (fondato in primis su evidenti ragioni di equità) di una pretesa impositiva conforme e proporzionata alle effettive quantità di rifiuto prodotto.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che proprio la notevole distanza tra i quantitativi presunti e quelli effettivi evidenziati dalla perizia imponesse al Comune una motivazione più approfondita sulla scelta del metodo presuntivo e sulla sua effettiva equità nel caso delle autorimesse. Il metodo presuntivo non può essere dato per scontato, occorre una specifica istruttoria e occorre motivare perché il risultato ottenuto sia coerente con il principio di proporzionalità e con il principio "chi inquina paga”.

