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Canone unico 2 min di lettura

Consiglio di Stato s. 4614_2026. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari spetta sempre al comune

Il Consiglio di Stato (sent. 4614/2026) stabilisce che il gettito del canone per la pubblicità spetta sempre al Comune e chiarisce i criteri di gestione del Canone Unico, compreso il principio di invarianza del gettito.

Nella sentenza 4614/2026, il Consiglio di Stato affronta due questioni importanti sul canone unico: il tema del limite di gettito e la titolarità del gettito del canone pubblicitario.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la sentenza chiarisce che il principio di invarianza del gettito previsto dalla legge sul canone unico non costituisce un vincolo a tutela del contribuente. Si tratta, piuttosto, di una regola di sistema rivolta all’ente locale, che deve garantire complessivamente un equilibrio delle proprie entrate rispetto ai tributi sostituiti. 

Il Comune, quindi, non è rigidamente vincolato a una soglia predefinita né deve dimostrarla analiticamente in ogni delibera: la legge riconosce un ampio potere di modulazione delle tariffe, anche con effetti sul gettito complessivo, purché esercitato secondo criteri di ragionevolezza e gradualità. Il contribuente non può fondare una contestazione solo sulla mancata indicazione o sul presunto superamento del gettito, perché tale parametro non rappresenta una garanzia individuale, ma una clausola di equilibrio finanziario dell’ente.

Il secondo profilo riguarda a chi spetta il gettito del canone per la pubblicità. La società sosteneva che il Comune non potesse pretendere il canone per impianti collocati su aree non comunali (ad esempio strade provinciali o demaniali), ritenendo che il prelievo dovesse seguire la titolarità del suolo.

Il Consiglio di Stato respinge anche questa impostazione, chiarendo che non esiste oggi una norma che attribuisca il gettito della pubblicità ad enti diversi dal Comune; al contrario, il sistema del canone unico si pone in continuità con la precedente imposta comunale sulla pubblicità, che era pacificamente di competenza comunale; pertanto, il legislatore ha inteso mantenere in capo al Comune la titolarità del gettito pubblicitario. 

Questo approdo è rafforzato dalla recente pronuncia sezioni unite intervenuta sulla natura del CUP. Il canone unico, infatti, pur denominato “canone”, è qualificato come entrata di natura tributaria e non come corrispettivo patrimoniale. Ciò comporta che:

  • non esiste un rapporto sinallagmatico (cioè uno scambio diretto tra pagamento e utilizzo di un bene);
  • il prelievo non dipende dalla proprietà del suolo;
  • il presupposto è invece la diffusione del messaggio pubblicitario sul territorio.

Di conseguenza, anche quando l’impianto è collocato su un’area non comunale, il fatto imponibile (la pubblicità) si realizza comunque nel territorio del Comune, e ciò è sufficiente a giustificare la pretesa impositiva.

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