Consiglio di Stato s. 4427/2024. Va risarcito il mancato guadagno causato dal ritardo con cui sono state rilasciate le autorizzazioni pubblicitarie
Una società che opera nel settore della cartellonistica stradale ha presentato al Comune cinque istanze per ottenere l’autorizzazione all’installazione di altrettanti cartelloni pubblicitari, ai sensi dell’art. 23 del Codice della strada.
Una società che opera nel settore della cartellonistica stradale ha presentato al Comune cinque istanze per ottenere l’autorizzazione all’installazione di altrettanti cartelloni pubblicitari, ai sensi dell’art. 23 del Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) e dell’art. 53 del D.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del Codice della strada), alle quali l’amministrazione non dava alcun riscontro nel termine previsto dalle norme citate, anche dopo la specifica richiesta di esercitare il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/90.
Il Comune ha ottemperato alla sentenza di condanna a provvedere, rilasciando le autorizzazioni richieste dall’appellante. L’appello si concentra sulle domande indennitarie e risarcitorie, per il danno da ritardo.
La domanda risarcitoria per il danno da ritardo, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241 del 1990, è fondata, sussistendone tutti i presupposti.
In linea generale, vanno richiamati i principi affermati dalla pronuncia dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato in tema di risarcimento del danno ingiusto per l’inosservanza dolosa o colposa del termine per la conclusione del procedimento (23 aprile 2021, n. 7), sia sotto il profilo della struttura della fattispecie di responsabilità dell’amministrazione (modellata sullo schema della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 cod. civ., e non della responsabilità contrattuale per inadempimento), sia per quel che concerne l’area dei danni risarcibili, da liquidare secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance, anche facendo ricorso alla liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ
L’ingiustizia del danno da ritardo, nel caso di specie è provata dal rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune (avvenuto dopo la sentenza di condanna a provvedere).
Va pertanto risarcito, in primo luogo, il mancato guadagno causato dal ritardo con cui sono state rilasciate le autorizzazioni di che trattasi, e quindi con riferimento al periodo decorrente dalla scadenza del termine procedimentale per ciascuna istanza e fino all'adozione delle suddette autorizzazioni si deve ritenere, in via equitativa, che sui cinque impianti pubblicitari oggetto delle istanze la società avrebbe potuto ottenere ricavi per un canone annuale di euro 500 ad impianto, corrispondenti (per il periodo sopra considerato) a un importo complessivo che si può arrotondare a euro 3.400,00.

