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Consiglio di Stato s. 2356/2024. Le tariffe TARI approvate dopo il termine di approvazione del bilancio valgono per l’anno successivo.

Il Consiglio di Stato in una vicenda riguardante l’impugnazione delle tariffe TARI approvate fuori termine boccia la possibilità che vi siano tariffe diverse nella medesima annualità.

Il Consiglio di Stato in una vicenda riguardante l’impugnazione delle tariffe TARI approvate fuori termine boccia la possibilità che vi siano tariffe diverse nella medesima annualità.

Il Ministero lamentava l’illegittimità della delibera in questione per contrasto con l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e con l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto adottata in data 3 settembre 2015 e, quindi, oltre il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione. Il TAR adito accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la delibera impugnata limitatamente alla parte in cui prevedeva la decorrenza della nuova tariffa dall’1 gennaio 2015 e dichiarando, conseguentemente, l’inefficacia della tariffa medesima per il periodo intercorrente dall’1 gennaio 2015 al 3 settembre 2015, data di adozione della delibera. 

Il Consiglio di Stato ritiene che l’impostazione seguita dal giudice di primo grado risulta contrasto con il principio dell’ineliminabile connessione fra la manovra tributaria e le previsioni di bilancio e, ancor più, con i principi generali in materia di annualità dei tributi locali. La delibera di determinazione delle nuove tariffe TARI oltre il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione acquisterà efficacia dal 1 gennaio dell’anno successivo: la dizione del comma 169 in parola non ammette altra interpretazione e dunque il frazionamento inteso dal primo giudice è del tutto non applicabile nell’ordinamento. Ne consegue dunque che risulta preclusa l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio) delle tariffe e delle aliquote approvate in data successiva al 1° gennaio e quindi una sorta di loro efficacia intertemporale.

In merito all’art. 193 TUEL sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio richiamato dal primo giudice ai fini di giustificare la possibilità per l’ente locale di modificare le tariffe nel corso dell’esercizio finanziario in caso di esigenza di copertura dei costi, esso fa riferimento a misure necessarie senza indicarne il carattere, a provvedimenti per il ripiano dei debiti ed all’adeguamento del fondo crediti in caso di gravi squilibri: si tratta di una previsione generale che non consente di derogare a una norma speciale in materia di tributi locali quale quella del citato comma 169.

Questa norma è chiara nel sancire che le delibere relative alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali devono essere approvate entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione e che, nel caso in cui non vengano approvate entro tale termine, si intendono prorogate di anno in anno. In caso di approvazione tardiva del bilancio di previsione, la disposizione, quindi, non contempla un’applicabilità frazionata infrannuale della nuova tariffa o aliquota, ma la proroga per l’intero anno di quelle precedenti. Tale disciplina ha superato, per le entrate tributarie degli enti locali, la previsione di cui all’art. 54 d. lgs 446/1997, richiamato dal giudice di primo grado, che consente, invece, la modifica di tariffe e prezzi pubblici nel corso dell’esercizio finanziario. A prescindere dalla questione relativa all’applicabilità o meno della disposizione da ultimo citata alle entrate tributarie (o solo a quelle extratributarie), è dirimente la specifica previsione ad opera della legge di un termine perentorio per l’approvazione della tariffa TARI, la cui inosservanza determina lo slittamento della medesima all’esercizio finanziario successivo.

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