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Canone unico 3 min di lettura

Consiglio di Stato parere 649/2024. Tariffe del canone unico variabili nel rispetto dei limiti complessivi di gettito

Nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Consiglio di Stato è stato chiamato a rendere parere sull'applicazione tariffaria del canone unico patrimoniale, con particolare riferimento all'aspetto tariffario relativo ai mezzi pubblicitari.

Nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Consiglio di Stato è stato chiamato a rendere parere sull'applicazione tariffaria del canone unico patrimoniale, con particolare riferimento all'aspetto tariffario relativo ai mezzi pubblicitari.

Nel parere vengono affrontate due questioni: una relativa alla possibilità di articolazione delle tariffe rispetto alle caratteristiche del messaggio pubblicitario e l'altro relativo ai limiti dell'incremento tariffario in rapporto al limite di gettito raggiunto con i precedenti prelievi.

La Sezione osserva che il riferimento alla superficie del mezzo pubblicitario non vieta una differenziazione sulla base della tipologia di impianto o della zona in quanto la tariffa può, pur nel necessario riferimento alla superficie del mezzo pubblicitario, essere differenziata in relazione alla tipologia di impianto ed alla zona. Ciò risulta confermato dal testo letterale dell’art. 1 comma 825 della legge n. 160 del 2019, secondo cui non incidono sulla determinazione del canone il tipo ed il numero dei messaggi, con la conseguenza che possono essere invece utilizzati i diversi parametri della tipologia d’impianto e della zona nella determinazione della tariffa in base alla superficie. Tale differenziazione è del resto coerente alle esigenze del mercato che apprezzano diversamente un impianto illuminato da uno che non lo è come una zona frequentata da turisti da una zona che ne è priva (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 8846/2023). 

 Del pari è infondata anche la doglianza relativa alla violazione del principio dell’invarianza del gettito derivante dal canone unico. Infatti, per quanto concerne l’obbligatorio profilo dell’invarianza di gettito -come detto disciplinato dall’art. 1, comma 817 della legge n. 160 del 1992 -«fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe», va sottolineato che detta facoltà di modifica concerne anche le tariffe standard di cui ai successivi commi 826, 827, 828 e 829 dello stesso art. 1, con l’eccezione dei casi in cui il legislatore ha espressamente imposto dei limiti, come nel caso del comma 843 (occupazione effettuata nelle aree di mercato) che consente un aumento delle tariffe previste per le occupazioni temporanee di cui al comma 842 nella misura massima del 25per cento. 

Su questa base, va quindi sottolineato che il limite dell’invarianza finanziaria deve invero essere rapportato all’intero cumulo dei canoni e/o tributi sostituiti dal canone unico patrimoniale e all’intero gettito rappresentato da tutte le esposizioni pubblicitarie effettuate nel comune. Inoltre, il citato comma 817 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che il principio di invarianza del gettito se costituisce una clausola di salvaguardia per le entrate del Comune, che può modificare in aumento le tariffe, così come prevede lo stesso comma 817 dell’art. 1 della legge 160/2019, non costituisce invece una clausola di salvaguardia a favore del privato, invero tenuto a pagare il canone. (…) In altri termini, il legislatore statale ha attribuito agli enti territoriali il potere di disciplinare il canone unico patrimoniale in modo da garantire l'invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe, così operando un bilanciamento tra la necessità di predeterminazione statuale della tariffa base, al fine di garantire il rispetto della riserva di legge di cui all'art. 23della Costituzione e l'esigenza di tutelare l'autonomia finanziaria dei singoli Enti territoriali riconosciuta dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione(cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 8846/2023).

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